Consulta: segnatevi questa data 20 ottobre (Redazione)

Sono molte le questioni che verranno affrontate la prossima settimana dalla Consulta.

In particolare, nella Camera di consiglio del 20 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1 e 2) l’articolo 69-bis, comma 3, della legge numero 354 del 1975, recante norme sull’ordinamento penitenziario, come modificato dal decreto-legge numero 92 del 2024, come convertito, nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato nell’istanza relativa, a pena di inammissibilità, di avere uno specifico interesse all’ottenimento del beneficio, diverso dall’ottenimento di una misura alternativa alla detenzione o di altro beneficio penitenziario, o dalla scarcerazione per fine pena, nonché nella parte in cui subordina la richiesta del beneficio della liberazione anticipata alla possibilità di rientrare nei limiti di pena per accedere a misure alternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione ovvero nella parte in cui impone al detenuto per la valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per le quali richieda il beneficio;

3) l’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale nella parte in cui stabilisce che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 336 e 337 dello stesso codice (violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale) se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e, in via subordinata, l’articolo 339, primo comma, del codice penale nella parte in cui non esclude, per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 338 dello stesso codice, l’aggravante della commissione nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico «ove si tratti di manifestazioni di natura politica»;

4) l’articolo 624-bis, ultimo comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 89 dello stesso codice (vizio parziale di mente) sulla circostanza aggravante del furto indicata dall’articolo 625, primo comma, numero 2, prima parte, del codice penale (violenza sulle cose);

5) l’articolo 291, primo comma, primo periodo, del codice civile nella parte in cui prevede che «l’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti» ‒ come interpretata all’esito delle sentenze numero 557 del 1988 e numero 345 del 1992 della Corte costituzionale che hanno delimitato la preclusione a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti ‒ e che così non consente, a fronte dell’automatismo del divieto, la possibilità di deroga, rimessa alla valutazione del giudice, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori, derivante dall’adozione;

6) l’articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi;

7) l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, «nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017 n. 24» l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato;

Nella Camera di consiglio del 20 ottobre la Corte esaminerà anche:

8) l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Riccardo Magi nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione all’adozione da parte di quest’ultimo del decreto-legge numero 48 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario).

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