Legittimo impedimento per motivi di salute dell’avvocato: il giudice è tenuto a valutare l’istanza anche se presa in visione dopo la conclusione dell’udienza (Riccardo Radi)

Segnaliamo l’interessante sentenza della cassazione sezione 3 numero 32594/2025 che ha preso in esame il seguente caso relativo alla richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione per legittimo impedimento per ragioni di salute, corredata da idonea documentazione medica, pervenuta mediante pec presso la cancelleria nella medesima data dell’udienza, alle ore 09,53, prima che avesse inizio la trattazione della causa, che risulta dal verbale di udienza avere avuto inizio alle ore 09,56 ed essersi conclusa alle ore 09,58.

Dal medesimo verbale risulta che alle ore 11,40 l’avv. … ha depositato l’istanza di rinvio con allegato rapporto di invio e accettazione della pec delle ore 09.53.

La cassazione ha stabilito che, in tema di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, l’istanza trasmessa via pec prima dell’inizio della trattazione deve essere valutata dal giudice anche se presa in visione dopo la conclusione dell’udienza, potendo egli disporre la riapertura per gli opportuni accertamenti. il certificato medico che attesta iperpiressia, con temperatura corporea superiore a 39 gradi e prescrizione di riposo costituisce legittimo impedimento quando redatto il giorno stesso e comunica l’impossibilità di comparizione improvvisa e imprevedibile, prescrivendo due giorni di riposo.