La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 25098/2025 ha stabilito, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per l’esecuzione delle operazioni mediante l’impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, può desumersi anche implicitamente dal riferimento all’attività criminosa in corso, indicata nel provvedimento del pubblico ministero, ovvero complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui le ragioni di urgenza possono essere agevolmente desunte anche dalla natura del reato per il quale si procede (come avvenuto nel caso di specie, procedendosi per il reato di associazione di tipo mafioso, che ha carattere di reato permanente), e possono desumersi anche dagli atti del procedimento nel loro complesso.
La Corte ha fatto pertanto corretta applicazione dei principi scolpiti in materia da granitica e risalente giurisprudenza della Corte di legittimità.
Si è a tale proposito infatti affermato che le “ragioni di urgenza” richieste dall’art. 267, comma 2, cod. procedimento pen., comma 2, cod, procedimento pen. affinché il pubblico ministero possa disporre l’intercettazione e perché possa avvalersi, ai sensi dell’art. 268, comma 3, cod, procedimento pen. di impianti esterni a quelli installati nella Procura della Repubblica, trovano giustificazione implicita là dove siano desumibili dal riferimento all’attività criminosa in corso indicata, non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (ex plurimis: Sez. 6, n. 45986 del 16/10/2013, Foddi, Rv. 258159; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254101; Sez. 2, n. 5103/10 del 17/12/2009, Canizzaro, Rv. 246435; Sez. 6, n. 15396/08 del 11/12/2007, Sitzia, Rv. 239633).
Tale principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273594 – 01, per cui in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l’esecuzione delle operazioni mediante l’impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della Procura può desumersi anche implicitamente dal riferimento all’attività criminosa in corso, indicata non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento.
In tema ricordiamo la sentenza della Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 5409/2023 (udienza del 21 dicembre 2023), che è intervenuta sulla questione dell’indicazione dell’impianto presso il quale si conducono le operazioni di intercettazione: Ricorso ad impianti esterni per le intercettazioni: obblighi giustificativi del PM (di Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
