Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 33378/2025, 26 settembre/8 ottobre 2025, ha ribadito che l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.
Sussistono pertanto le eccezionali ragioni di urgenza allorchè, in conseguenza di una simile svista, una sentenza sia divenuta definitiva e ad essa sia seguita la carcerazione del ricorrente.
Provvedimento impugnato
ACM, con ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di cassazione n. 28651 del 30 ottobre 2024 ed, in via di urgenza, la sospensione degli effetti della stessa; a sostegno del ricorso straordinario l’imputato eccepiva come il motivo di ricorso n. 8, con il quale era stata denunciata la violazione del divieto di reformatio in pejus da parte della Corte di appello con la sentenza dell’8 luglio 2022 in relazione al capo I) dell’imputazione, non fosse stato analizzato dal giudice di legittimità, così, come, totalmente pretermesso, risultava anche il motivo di ricorso n. 9, il quale lamentava violazione di legge in ordine alla determinazione della pena per il reato di corruzione di cui al capo Q).
Il ricorrente chiedeva, pertanto, volere revocare in parte la predetta sentenza per omesso esame dei due motivi di ricorso pretermessi e, in via preliminare, stante l’eccezionale gravità ed assoluta urgenza, sospendere l’esecuzione della pena in quanto a seguito della sentenza impugnata (anche con riguardo ai capi indicati), è stata disposta la sua carcerazione.
Ricorso per cassazione
L’interessato, con ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di cassazione n. 28651 del 30 ottobre 2024 e, in via di urgenza, la sospensione degli effetti della stessa; a sostegno del ricorso straordinario l’imputato eccepiva come il motivo di ricorso n. 8, con il quale era stata denunciata la violazione del divieto di reformatio in pejus da parte della Corte di appello con la sentenza dell’8 luglio 2022 in relazione al capo I) dell’imputazione, non fosse stato analizzato dal giudice di legittimità, così, come, totalmente pretermesso, risultava anche il motivo di ricorso n. 9, il quale lamentava violazione di legge in ordine alla determinazione della pena per il reato di corruzione di cui al capo Q).
Chiedeva, pertanto, volere revocare in parte la predetta sentenza per omesso esame dei due motivi di ricorso pretermessi e, in via preliminare, stante l’eccezionale gravità ed assoluta urgenza, sospendere l’esecuzione della pena in quanto a seguito della sentenza impugnata (anche con riguardo ai capi indicati), è stata disposta la sua carcerazione.
Decisione della Suprema Corte
L’istanza di sospensione appare, ad una «delibazione sommaria» (Sez. 2, ord. n. 25993 del’01 luglio 2025), fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Deve essere premesso che ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen.: «La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza alla sospensione».
In via preliminare si rileva che, con tale disposizione, il codice di rito prevede un incidente de libertate, nell’ambito del quale disporre, se del caso, la provvisoria sospensione dell’esecuzione della pena (fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna), solo nei casi di “eccezionale gravità”, all’esito di una delibazione sommaria, innanzitutto, del fumus boni iuris della domanda principale e, successivamente, del pregiudizio irreversibile, discendente dall’impossibilità di restitutio in integrum a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso (vedi Sez. 2, ord. 25993/25 cit.).
Deve, poi, essere rilevato come, per costante interpretazione giurisprudenziale, l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 – 01). Orbene, nel caso in esame, appaiono sussistere le eccezionali ragioni di urgenza per sospendere gli effetti della sentenza posto che, a fronte della prospettata omessa considerazione di alcuni motivi di ricorso, riscontrata sulla base della sommaria delibazione di cui sopra, risulta che il ricorrente è stato tradotto in carcere per l’esecuzione della pena così che l’errore denunciato ha determinato una situazione di eccezionale gravità, severamente incidente sul suo status libertatis.
Pertanto, la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata con ricorso straordinario va in tale fase preliminare accolta, impregiudicata ogni valutazione di merito sul ricorso straordinario proposto.
Va poi ricordato che secondo l’orientamento di legittimità la disposizione di cui all’art. 626, cod. proc. pen., anche se dettata in tema di misura cautelare ovvero di pena accessoria o di misura di sicurezza, deve ritenersi comprensiva dell’ipotesi di detenzione senza titolo (Sez. F, n. 35981 del 25/08/2015, Rv. 264548-01); ne consegue che, anche in caso di istanza di sospensione ex art. 625-bis cod. proc. pen., va fatta applicazione della suddetta disposizione che dispone darsi comunicazione del provvedimento al Procuratore generale della cassazione per i provvedimenti occorrenti (vedi Sez. 2, Ord. 25993/25 cit.).
