Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 33158/2025, 26 settembre/7 ottobre 2025, ha affermato, condividendo l’orientamento delle Sezioni unite penali, che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, conflitto di competenza nel procedimento Orlandelli, Rv. 244330-01).
L’affermazione risulta ribadita in seguito anche da altre pronunce delle sezioni semplici, le quali hanno escluso che debba farsi riferimento al luogo di residenza dell’imputato ex art. 9, comma 2, cod. pen., ove sia noto il locus commissi delicti del reato meno grave (Sez. 1, sentenza n. 35861/2019, Rv. 276812– 01).
