Atti di parte e principio della sinteticità: l’inosservanza delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico rilevano ai fini delle spese di lite e non sulla validità e/o inammissibilità degli atti (Redazione)

La Cassazione civile sezione 1 con ordinanza numero 27552 depositata il 15 ottobre 2025 ha sottolineato che con quanto stabilito nell’art. 1, comma 17, lett. e), della legge delega n. 206 del 2021, l’art. 46 disp. att. Cpc espressamente ha ribadito che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite.

Allo stato, dunque – e ciò costituisce un punto fermo dell’intero impianto della novella del 2021 -, la mancanza di sinteticità degli atti di parte, come pure la lamentata mancata numerazione delle pagine o il mancato rispetto dei limiti dei margini verticali, nel controricorso, non è specificamente sanzionata, nel processo civile, sotto il profilo della validità e/o della inammissibilità degli atti.