Ritornerà la prescrizione sostanziale: parola di Nordio (Redazione)

Oggi alla Camera dei deputati il Ministro Nordio ha dichiarato che per la prescrizione: “Il nostro intendimento è quello di procedere a una revisione totale di questo istituto.

Quindi, dobbiamo riprendere il percorso riformatore già avviato necessariamente e – per quanto possiamo esprimerci in termini molto sintetici oggi – riportare la forma della prescrizione alla sua originaria natura di estinzione sostanziale del reato, non quella di estinzione dell’azione penale, quindi dal campo procedurale a quello sostanziale”

Riportiamo il testo dell’interrogazione “Intendimenti in merito ad una possibile riforma complessiva dell’istituto della prescrizione in ambito penale” – n. 3-02242 e la risposta del Ministro Carlo Nordio

Per sapere – premesso che:

   l’istituto della prescrizione, disciplinato dagli articoli 157 e seguenti codice penale, è finalizzato a evitare che un procedimento penale rimanga indefinitamente pendente, garantendo l’estinzione del reato decorso un determinato lasso di tempo;

   negli ultimi anni, il legislatore è più volte intervenuto sulla materia, modificando in modo significativo la disciplina della prescrizione, con effetti controversi sia sul piano dell’efficienza del sistema giudiziario, sia su quello delle garanzie per gli imputati;

   in particolare, l’interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, introdotta con la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta «spazzacorrotti»), ha sollevato rilevanti criticità sul piano delle garanzie costituzionali e dei diritti dell’imputato;

   a tale disciplina ha fatto seguito la riforma della giustizia penale approvata con il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della cosiddetta «riforma Cartabia», la quale ha sostanzialmente previsto la sostituzione dell’istituto della sospensione della prescrizione con un nuovo meccanismo di improcedibilità per superamento di termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione;

   in particolare, il nuovo istituto dell’improcedibilità per eccessiva durata del processo prevede che, in caso di superamento di due anni per l’appello e di un anno per la Cassazione (con possibilità di proroghe in casi eccezionali), il processo non possa più proseguire, pur lasciando intatta la prescrizione del reato nei suoi effetti sostanziali;

   tale sistema, sebbene ispirato all’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, ha suscitato dubbi circa l’efficacia sanzionatoria e la capacità di assicurare la certezza del diritto e la piena tutela delle vittime;

   è fondamentale assicurare un giusto equilibrio tra l’interesse alla repressione dei reati e la tutela del diritto degli imputati a non rimanere esposti a procedimenti penali indefiniti;

   la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie sono principi cardine di uno Stato di diritto, la cui realizzazione dipende anche da un sistema prescrizionale coerente, equo e funzionale;

   inoltre, la lentezza dei procedimenti penali incide negativamente sulla fiducia dei cittadini nella giustizia e produce effetti distorsivi sull’efficacia dell’azione penale –:

   quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato in merito a una riforma complessiva dell’istituto della prescrizione, volta a coniugare le esigenze di rapidità dei procedimenti con quelle di certezza del diritto, garantendo il rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di giusto processo.
(3-02242)

Risposta di Nordio:

Ministro della Giustizia. Grazie Presidente, grazie collega.

In effetti, l’istituto della prescrizione è nato come giustificazione del principio che lo Stato perde interesse a punire, una volta decorso un termine ragionevole di tempo. A questo però, poi, si è affiancato il secondo principio costituzionale della ragionevole durata del processo, per cui vi è un interesse soggettivo da parte dell’imputato a vedere definita la propria posizione al termine di un percorso che può concludersi con l’estinzione sostanziale del reato, laddove appunto questo decorso sia intollerabile. Le riforme precedenti hanno trasformato questa forma di estinzione sostanziale in estinzione procedurale e questo è stato, secondo noi, un gravissimo errore.

Ora siamo arrivati al paradosso che il decorso del tempo necessario ad estinguere il reato è stato bloccato proprio con la riforma Bonafede dopo la condanna di primo grado e, al contrario, è diventato irrilevante con la riforma Cartabia che, con il meccanismo della improcedibilità, fa decadere il giudizio di impugnazione qualora vengano sforati i limiti per ciascuna fase processuale, indipendentemente dal termine di prescrizione.

Il nostro intendimento è quello di procedere a una revisione totale di questo istituto. Quindi, dobbiamo riprendere il percorso riformatore già avviato necessariamente e – per quanto possiamo esprimerci in termini molto sintetici oggi – riportare la forma della prescrizione alla sua originaria natura di estinzione sostanziale del reato, non quella di estinzione dell’azione penale, quindi dal campo procedurale a quello sostanziale