Quali criteri di calcolo degli spazi pro capite per detenuto sono stati inseriti nell’applicativo ASD usato dall’Amministrazione penitenziaria? L’interrogazione dell’On. Roberto Giachetti (redazione)

Nella recente seduta del 7 ottobre 2025 l’On. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio.

Il documento è allegato alla fine del post ma, per comodità di lettura, se ne riporta qui di seguito il testo integrale.

Il testo dell’interrogazione

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06085 presentato da GIACHETTI Roberto testo di Martedì 7 ottobre 2025, seduta n. 543

GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: al 30 settembre 2025, negli istituti penitenziari risultano ristrette oltre 63.000 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare effettiva di soli 46.700 posti. La capienza regolamentare viene calcolata in base al decreto ministeriale sanità 5 luglio 1975: 9 metri quadrati per il primo detenuto e 5 metri quadrati per ciascuno dei successivi; il 28 giugno 2014 è stato introdotto nella legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario l’articolo 35-ter, in seguito alla condanna dell’Italia dalla Corte EDU (sentenza Torreggiani, 8 gennaio 2013). Il rimedio risarcitorio nei confronti dei detenuti che hanno subito trattamenti inumani e degradanti prevede una riduzione della pena: un giorno ogni dieci di pregiudizio subito. Chi ha già scontato la pena o ha sofferto il pregiudizio in custodia cautelare può richiedere un risarcimento civile di 8 euro al giorno; tramite la nota del Capo del Dap del 23 marzo 2014 è stato introdotto l’Applicativo spazi/ detenuti (A.s.d.), uno strumento informatico per monitorare in tempo reale sia il numero dei detenuti presenti in ciascun istituto sia la loro specifica collocazione e lo spazio disponibile per ogni persona; nella visita a Regina Coeli del 12 agosto 2025 con la presidente di Nessuno tocchi Caino, Rita Bernardini, l’interrogante ha potuto verificare che, nella VII sezione, una cella di 9 metri quadrati ospita stabilmente per 23 ore al giorno tre detenuti. Il criterio adottato dall’applicativo A.s.d. prevede dunque di allocare tre persone in una cella di 9 metri quadrati senza sottrarre l’area occupata dal letto a castello; tale criterio contrasta con la giurisprudenza della Cassazione che nella sentenza a sezioni unite 6551/2021 ha stabilito che dai 3 metri quadrati vanno tolti sanitari e ingombri tendenzialmente fissi al suolo come i letti a castello; anche la recente sentenza 728/2025 della Sezione penale ha ribadito che lo spazio vitale minimo garantito non può includere l’area occupata dai letti, anche se amovibili e singoli; dai dati più recenti diffusi dal Dap oltre 15.000 detenuti hanno tra i 3 e i 4 metri quadrati al lordo degli arredi fissi che sottraggono spazio vitale di movimento; nel 2022 sono arrivate agli uffici di sorveglianza 7.643 istanze in base all’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Ne sono state decise 7.859 e 4.514, il 57,4 per cento, sono state accolte. Gli accoglimenti erano stati 3.115 nel 2018, 4.347 nel 2019, 3.382 nel 2020 e 4.212 nel 2021 (XIX rapporto di Antigone); il rapporto sottolinea la disomogeneità del tasso di accoglimento tra i diversi uffici: dall’83,6 per cento di accoglimenti a Trento e dall’82,3 per cento a Brescia al 27,2 per cento a Bologna o al 26,2 per cento a Roma; ciò determina una vistosa disparità di trattamento tra detenuti che vivono la stessa situazione di pregiudizio; purtroppo dal 2023 ad oggi non abbiamo più ufficialmente dati aggiornati; disconosciuto è anche il dato negli anni degli accoglimenti nei tribunali civili del risarcimento di 8 euro al giorno –: se corrisponda al vero che l’applicativo A.s.d. non considera lo spazio occupato dal letto e dagli altri arredi fissi e se intenda assumere iniziative per riformare il sistema introducendo il necessario correttivo; quante siano state negli anni 2023 e 2024 le istanze presentate ex articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario e quante ne siano state accolte; se intenda dettagliare i dati per tribunale di sorveglianza e per istituto detentivo interessato; se si intendano assumere iniziative di carattere normativo per eliminare la disparità di trattamento tra detenuti che, pur subendo condizioni contrarie all’articolo 3 Cedu, non possono accedere ai rimedi risarcitori perché allocati in aree a bassissimo tasso di accoglimento di tali istanze; quante siano state anno per anno le istanze presentate e quante accolte ex articolo 35-ter nei tribunali civili dal 2018 al 2024. (4-06085)

Note di commento

L’interrogazione dell’On. Giachetti assume come condizione di partenza una situazione oggettiva di crisi nel rapporto tra la capacità ricettiva complessiva degli istituti penitenziari italiani e il numero di detenuti che vi sono ristretti.

In effetti, l’ultimo aggiornamento mensile disponibile, quello al 30 settembre 2025, attesta che la popolazione detenuta è di 63.198 individui, a fronte di una capienza regolamentare pari a 51.245 posti per i quali è lo stesso Ministero della Giustizia a segnalare che “Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato”.

Come è noto, quelle situazioni non sono né eventuali né transitorie e comportano che la capienza effettiva sia inferiore a quella regolamentare di un numero di posti normalmente compreso tra 4.500 e 5.000.

La stima numerica indicata nell’interrogazione, pari a 46.700 posti effettiva, implicando uno scarto per difetto di 4.245 posti, è quindi senz’altro attendibile.

Ne deriva che al 30 settembre 2025 il tasso effettivo di sovraffollamento dell’insieme delle carceri italiane è del 135,3%, vale a dire che 135 detenuti sono ristretti in spazi che dovrebbero contenerne 100.

Un sovraffollamento rilevante, quindi, di dimensioni affini a quelle che la notissima sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti umani del 2013 ritenne violassero i diritti umani dei detenuti.

Il secondo punto di rilievo dell’interrogazione poggia su un assunto che lo stesso Ministero della Giustizia si premura di rendere noto in calce ad ogni tabella statistica sui detenuti presenti.

Questa è la dicitura adoperata: “I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari”. 

Questo criterio, lungi dall’essere stato adottato discrezionalmente dall’Amministrazione penitenziaria, è nient’altro che la conformazione degli standard carcerari al D.M. Sanità 5 luglio 1975.

Ciò detto, l’interrogazione si sofferma sull’applicativo ASD (Applicativo spazi/detenuti), un software che consente all’Amministrazione penitenziaria di monitorare e gestire costantemente l’allocazione dei detenuti nella prospettiva di conformarla ai predetti standard.

Sembrerebbe – è questo il problema posto dall’interrogante – che il parametro sul quale ASD opera i calcoli sia impostato nel senso di considerare gli spazi disponibili senza sottrarne gli arredi fissi o tendenzialmente fissi, come la giurisprudenza penale di legittimità, anche a Sezioni unite, impone di fare.

Se così fosse, i dati sui quali opera ASD e sui quali, di conseguenza, l’Amministrazione penitenziaria gestisce la popolazione detenuta sarebbero errati e fuorvianti e, paradossalmente, concorrerebbero a mantenere una situazione in conflitto con i diritti umani dei detenuti piuttosto che a rimuoverla.

Ancora, e sempre ove fosse vera quella calibratura di ASD, ci sarebbero ulteriori potenziali implicazioni negative: le informazioni fornite dall’Amministrazione penitenziaria alla magistratura di sorveglianza ogni qualvolta le sia necessaria la conoscenza dello spazio detentivo disponibile per specifico detenuto che reclama per la violazione dei suoi diritti umani, potrebbero essere errate per eccesso e quindi porterebbero a decisioni fondate su una scorretta rappresentazione dei fatti.

È evidente a questo punto l’importanza dell’interrogazione formulata dall’On. Giachetti e della risposta – che si auspica rapida e completa – del Ministro della Giustizia.