La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 25571/2025, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha ricordato che è necessario tenere conto, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, sia dell’indennità di invalidità civile, sia dell’assegno sociale, in quanto emolumenti corrisposti dallo Stato con carattere di stabilità e funzione sostitutiva o integrativa del reddito mancante, non rilevando l’esenzione degli stessi dall’imposizione fiscale.
