La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 26618/2025, in tema di misure cautelari personali, ha precisato che l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato.
Fattispecie relativa a misura cautelare disposta a carico di soggetto indagato per crollo di costruzioni e omicidio colposo plurimo aggravato, nella quale la Corte ha escluso il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati alla luce dell’intervenuto sequestro preventivo della società già amministrata dall’indagato, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario.
Ricordiamo sul punto quanto già indicato dalla cassazione sezione 4 sentenza 21181/2023: https://terzultimafermata.blog/2023/06/16/pericolo-di-reiterazione-del-reato-nozioni-di-concretezza-e-attualita-di-vincenzo-giglio/?fbclid=IwY2xjawNcFstleHRuA2FlbQIxMQABHnmnuWLk4V-PYQJbs82nfNjiImvQ8B8w-2bDQA8rU1gMZEUo8AF7cIZk7Jyv_aem_ZrOQENq9eSBHRWeSYjp99A
