Impugnazione e deposito telematico ad indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33836 depositata il 15 ottobre 2025, in tema di impugnazioni penali con deposito telematico, ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, l’atto di appello trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario ma diverso da quello specificamente indicato nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) pubblicato sul portale del ministero della Giustizia è inammissibile ai sensi del comma 7, lett. c), della citata disposizione, in quanto non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato secondo le modalità prescritte dalla legge.

Tale conclusione si impone sia adottando un’interpretazione rigorosa e letterale della norma (che non ammette attenuazioni fondate sul “raggiungimento dello scopo”), sia seguendo l’orientamento più flessibile (che comunque richiede che l’indirizzo Pec utilizzato risulti dal provvedimento Dgsia).