Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici: proporzionalità della misura e necessità dell’obbligo di motivazione (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 33657 depositata il 13 ottobre 2025, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, ha stabilito che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti: ne consegue che deve essere annullato il decreto di perquisizione e sequestro e disposta la restituzione del telefono cellulare e della copia forense eventualmente già estratta laddove il pubblico ministero ha omesso di: precisare le ragioni per le quali è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo; indicare i criteri che devono presiedere alla selezione dei dati informatici, mediante l’enucleazione di “parole chiave” e delle ragioni della perimetrazione temporale, eventualmente più ampia di quella indicata nell’imputazione provvisoria; indicare, infine, la tempistica necessaria all’estrapolazione dei dati ritenuti rilevanti.