Segnaliamo la proposta per introdurre l’oscuramento social (allegata al post).
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di introduzione della pena accessoria e della misura cautelare dell’oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche e loro applicazione per i delitti indicati nell’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Si prevede nell’articolo articolo 35-ter. c.p. – (Oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche).
L’oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche priva il condannato della possibilità di mantenerlo in attività, impeden done l’utilizzo anche da parte di terze persone.
Esso consegue a ogni condanna per i delitti indicati all’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha la stessa durata della pena principale ».
Inoltre, l’articolo Art. 290-bis cpp – (Oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti so ciali telematiche) –
1. Con il provvedimento che dispone l’oscuramento del profilo personale dell’imputato nelle piattaforme di reti sociali telematiche, il giudice priva l’imputato della possibilità di mantenerlo in attività, impedendone l’utilizzo anche da parte di terze persone.
2. Il provvedimento è adottato quando si proceda per i delitti indicati all’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di applicazione di altra misura cautelare e per la stessa durata di quest’ultima ».
La proposta di legge intende, quindi, introdurre la possibilità per il giudice di applicare la pena accessoria dell’oscuramento del profilo personale nei social network ai condannati in via definitiva per i delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L’oscuramento del profilo è altresì previsto come misura cautelare da applicare nei confronti dell’imputato per i medesimi delitti quando il giudice disponga nei suoi riguardi un’altra misura cautelare.
Nella relazione alla proposta di legge si evidenzia che: “Anche se l’oscuramento può essere visto come una limitazione della libertà di espressione, lo si ritiene giustificato ove la diffusione di contenuti diffamatori causi un danno a un altro diritto fondamentale, come il diritto alla reputazione.
Non di rado nei profili personali dei social media di condannati in via definitiva sono comparsi messaggi volti a difendere o a esaltare i loro atti criminali, rendendoli in qualche modo ammirabili o giustifica bili, configurando una vera e propria apologia di reato, o istigazione a delinquere.
Non a caso, l’articolo 414 del codice penale, nel disciplinare la fattispecie criminosa del l’istigazione a delinquere, prevede che la pena può essere aumentata se l’istigazione avviene attraverso mezzi informatici o telematici.
Se si considera che i profili personali dei social media possono essere gestiti e utilizzati in modo diffamatorio anche da amici e parenti delle persone imputate o condannate, si comprende l’urgente necessità dell’approvazione della presente pro posta di legge a tutela delle vittime di reato e delle loro famiglie.”
