Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 30383/2025, 14 luglio/8 settembre 2025, ha osservato che la sanzione processuale di nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. riguarda “l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza“, imponendo al giudice di trarre dagli atti di indagine le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare.
La natura tassativa e di stretta interpretazione della previsione, volta ad assicurare la predetta finalità, ai fini dell’effettivo contraddittorio, esclude che essa ricomprenda il profilo riguardante l’utilizzabilità delle fonti di prova considerate, soggetta ad altri e diversi parametri di legittimità.
