Notifica all’imputato detenuto: “vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 33196/2025 ha ribadito che le notificazioni all’imputato detenuto devono essere sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio; le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio

Fatto:

Alla data della notifica del decreto di giudizio immediato l’imputato era detenuto agli arresti domiciliari per questa causa, come evidenziato dagli stessi giudici di merito.

La notifica del decreto è stata eseguita a mezzo posta in Spoltore, alla via Fonte …, ove l’imputato non veniva rinvenuto (con la conseguenza che si procedeva all’affissione dell’avviso con invito a ritirare l’atto presso l’ufficio postale viciniore, atto mai ritirato).

La difesa aveva tempestivamente eccepito, innanzi al giudice di primo grado, la nullità della notifica del decreto di giudizio immediato.

In proposito aveva evidenziato che l’imputato, alla data della notifica, era stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria a spostare il proprio domicilio a Montesilvano, alla via V… ragione per la quale non aveva ricevuto la notifica dell’atto.

Il primo giudice aveva rigettato l’eccezione, ritenendo che all’imputato non dovesse essere rinnovata la notifica, avendo P. eletto domicilio nel luogo in cui era stata effettuata la notifica (“L’eccezione non merita accoglimento atteso che il Decreto di Giudizio Immediato, reso dal GIP Distrettuale del Tribunale di L’Aquila il 22.6.2016, è stato notificato all’imputato P. in Spoltore via F…. n. 4, domicilio eletto dallo stesso nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al GIP il 06.08.2015, elezione di domicilio mai formalmente modificata. L’eccezione va, pertanto, rigettata “).

La Corte d’appello, investita della questione, ha nuovamente rigettato l’eccezione, sostenendo che la difesa non aveva dimostrato, con idonee allegazioni, che l’autorizzazione al cambio di domicilio fosse intervenuta prima della notifica del decreto di citazione.

Decisione:

Come è noto, con riferimento alla questione che occupa, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito, risolvendo il contrasto delineatosi sul punto, che le notificazioni all’imputato detenuto devono essere sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio; le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, [Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S. Rv. 278869 – 01: «Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa“»; Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 02:

Le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen.“].

In base all’esegesi dell’art. 156 cod. proc. pen. risultante dalla motivazione della pronuncia citata, lo stato di detenzione comporta “ex se” la necessità che la notificazione sia sempre svolta mediante consegna personale al destinatario nel luogo in cui è ristretto (comma 1), anche se diverso da un istituto penitenziario (comma 3), e non può essere superato da alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, precedente o concomitante.

La sola eccezione al principio enunciato è rappresentata dalla detenzione per altra causa non risultante dagli atti (comma 4).

Al riguardo le Sezioni unite operano un distinguo, affermando testualmente: “Ulteriore conferma del favore che il legislatore ha accordato alla notifica personale, quando il destinatario è un detenuto, si desume dall’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale la consegna di copia delle notificazioni va eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) «quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario». In questo caso, come si può notare, l’unica differenza — rispetto all’imputato detenuto per il procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione — è costituita da un elemento di fatto e cioè che la detenzione deve risultare dagli atti.

La ragione di tale differenza è intuitiva.

L’autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può non sapere il suo status: da qui l’obbligo di notifica personale.

Al contrario, lo stato di detenzione, ove l’imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi“.

Nel passaggio argomentativo appena richiamato si rimarca come l’Autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può non conoscere il suo status.

Da tanto si deduce che l’obbligo di notifica personale imposto dalla norma di riferimento si estende alla necessità di accertare dove l’imputato si trovi effettivamente detenuto per provvedere ad una corretta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

Venendo al caso che occupa, è incontroverso il fatto che l’imputato fosse stato autorizzato a spostare il domicilio ove si trovava in regime di arresti domiciliari per i reati oggetto di giudizio,

Il giudice di primo grado, nell’evadere l’eccezione difensiva circa la nullità della notifica, non ricevuta nelle mani dell’imputato, aveva aderito all’orientamento – superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata – in base al quale era sufficiente la notificazione dell’atto al domicilio eletto.

La Corte d’appello, innanzi alla quale l’eccezione era stata riproposta, non rinvenendo in atti il provvedimento di autorizzazione alla modifica del luogo di detenzione, di cui non ha escluso l’esistenza, ha ritenuto che fosse onere della difesa produrre la suddetta autorizzazione.

Essendo compito dell’Autorità giudiziaria procedere alla corretta notificazione del decreto di giudizio immediato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite, ed integrando la mancata notifica a mani dell’imputato detenuto una ipotesi di nullità a regime intermedio, era doveroso da parte del collegio investito della doglianza verificare il luogo in cui era detenuto l’imputato all’atto della notifica del decreto di giudizio immediato onde verificare la sua ritualità.

La censura, pertanto, deve essere accolta.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione atti al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio.