Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 28545/2025, 22 maggio/5 agosto 2025, ha affermato, richiamandosi alla sentenza n. 180/2018 della Corte costituzionale, che non è ammesso che l’imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l’astensione del suo difensore, con l’effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare.
Provvedimento impugnato
Con sentenza del 10 luglio 2024 la Corte di appello ha confermato la sentenza in data 8 novembre 2023 del GIP che aveva condannato TN alle pene di legge per la detenzione illecita in concorso di sostanza stupefacente.
Ricorso per cassazione
Il ricorrente lamenta, per ciò che qui interessa, l’erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018 ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge sull’omesso differimento dell’udienza a fronte della dichiarazione di astensione proclamata dall’Unione delle Camere penali.
Decisione della Suprema Corte
Il motivo di ricorso, attinente al rigetto della richiesta di differimento dell’udienza del 10 luglio 2024 per adesione del difensore all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere penali, è inammissibile, perché propone una lettura non corretta della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018 nella parte in cui si ritiene che la comunicazione del difensore di adesione all’astensione comporta sempre la sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
In realtà, ciò che la Corte costituzionale ha “abrogato” è la facoltà dell’imputato detenuto di opporsi al differimento dell’udienza mantenendo conseguentemente invariati i termini di custodia cautelare.
La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che la norma di rango inferiore dell’art. 4, comma 1, lett. b) del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, che ammette l’astensione del difensore nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato, che è protetta in particolare dall’art. 13, quinto comma, Cost. e dalla riserva assoluta di legge sui limiti massimi della custodia cautelare.
La predetta Corte ha espressamente escluso che il codice di autoregolamentazione possa interferire con la disciplina nella libertà personale, per cui non è ammesso che l’imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l’astensione del suo difensore, con l’effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare (in sentenza, par. 21).
E la Corte di cassazione ha utilizzato tale ragionamento per escludere efficacia all’adesione all’astensione anche dei difensori di imputati liberi le cui posizioni siano connesse e non separabili con quelle di imputati detenuti (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Rv. 281463 – 01).
