Sentenza di secondo grado che muta la qualificazione giuridica del fatto: spetta alla Corte di appello la competenza quale giudice dell’esecuzione (redazione)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 32863/2025, 30 settembre/6 ottobre 2025, ha ribadito che spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1^, n. 26692 del 23/05/2013, fattispecie in cui la Corte di appello aveva riqualificato il fatto, ritenuto in primo grado quale concorso esterno in associazione mafiosa, come partecipazione alla medesima associazione), sul condivisibile rilievo che la riqualificazione del fatto operata nel giudizio di appello – determini o meno una modifica della pena – incide in modo significativo sulla statuizione di primo grado, e quindi comporta l’individuazione del giudice competente per l’esecuzione nel giudice di appello.

Radica la competenza della Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., anche l’ulteriore statuizione di riforma della pronuncia di primo grado in essa contenuta ovvero la concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Rv. 270833 – 01).