Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 32864/2025, 30 settembre/6 ottobre 2025, ha ricordato che è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1^, n. 45484 del 14/07/2022; Sez. 1^, n. 13968 del 18/03/2021, Rv. 281354-01; Sez. 1^, n. 20010 del 02/02/2016, Rv. 267203-01).
Il reclamo al tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591, cod. proc. pen., è di competenza esclusiva del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale, e non del solo suo presidente (Sez. 1^, n. 24433 del 29/04/2015, Rv. 263970-01).
