Pena sospesa subordinata ad obblighi risarcitori: l’adempimento oltre il termine fissato giustifica la revoca del beneficio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 32858/2025, 30 settembre/6 ottobre 2025, ha ribadito che le vicende dell’obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l’adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto.

La concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di “obblighi risarcitori” è uno strumento concepito dal legislatore per garantire «che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena» (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all’interesse dell’ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto. 

Nel modello disegnato nell’art. 165, cod. pen., l’obbligo risarcitorio non è perciò qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dal suo adempimento dipende l’applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l’applicazione delle sanzioni penali sia di interesse pubblico (cfr. Sez. U, del 23/06/2022, Liguori, in motivazione).

Ciò non significa che il diritto di credito maturato dalla parte civile possa subire ritardi o pregiudizi per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, in conseguenza dell’accertamento del fatto illecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla  condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno (ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero, ancora, conseguente alla condanna al pagamento di una provvisionale (che ex art. 540, comma 2, cod. proc. pen. è immediatamente esecutiva). 

La parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all’esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento (ex art. 320, cod. proc. pen.), realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l’adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile che governano l’obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l’imputato e la parte civile e dove quel termine perciò non rileva. 

La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. 

Il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Rv. 267109). 

Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che le vicende dell’obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l’adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto (Sez. 1, del 07/07/2023, Rv. 285245 – 01).

Nell’ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi, l’inadempimento del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Rv. 257587; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Rv. 242177; Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Rv. 211917).  Tuttavia, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato e deve essere dimostrata.  Infatti, l’adempimento della prestazione dovuta, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Rv. 229035), con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Rv. 227873).

La condizione impeditiva dell’adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell’esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti volontari del soggetto obbligato (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330). 

Il giudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull’impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.