L’aggravante duplicata: approssimazione e confusione del nostro legislatore (Redazione)

Il nostro Codice penale, dal 10 ottobre, si contraddistingue per avere due articoli 61 numero 11-decies.

Il clamoroso duplicato deriva da una svista macroscopica.

Il primo è stato introdotto dal c.d. “decreto sicurezza” (decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48) e prevede l’aggravante “dell’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri”.

Il secondo è stato introdotto dalla legge in materia di intelligenza artificiale (legge 23 settembre 2025, n. 132) e configura l’aggravante “dell’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.

In sostanza, il legislatore si è dimenticato di avere inserito una diversa aggravante allo stesso numero soltanto pochi mesi prima… e, per non farsi mancare nulla, ne ha inserita un’altra, senza abrogare quella precedente

Come ha rilevato il prof. Alberto Aimi

La prima introdotta in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2025: pdf

La seconda introdotta in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025 all’articolo 26 pdf

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