“Il motivo non convince”: rigettare un motivo di appello con queste parole non implica una “permanenza nel dubbio” del giudice né che gli manchi una “convinzione motivata” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 32364/2025, 16 maggio/1° ottobre 2025, ha ritenuto infondata la censura del ricorrente secondo cui la locuzione «il motivo non convince», utilizzata dalla Corte d’appello in apertura della motivazione del rigetto di uno specifico motivo di appello, costituirebbe un’espressione di permanenza del dubbio e di mancanza di convinzione motivata certa, facendo emergere un contrasto con il principio in dubio pro reo (che il ricorrente ricava dall’art. 27, secondo comma, Cost., e dall’art. 6, comma 2, CEDU).

Appare infatti di tutta evidenza come con la suddetta locuzione la Corte d’appello altro non abbia significato se non che gli argomenti dell’appellante non erano da essa ritenuti idonei a “vincere” quelli che erano stati spesi nella sentenza appellata, con la conseguenza che il motivo di appello si doveva ritenere infondato.