Con il provvedimento allegato alla fine del post in versione anonimizzata la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto l’esistenza dei requisiti per la rescissione del giudicato in applicazione dell’art. 629-bis, cod. proc. pen.
In sede di verbale di identificazione l’indagato aveva dichiarato il proprio domicilio presso la sua abitazione ove era domiciliato, diversa rispetto al suo indirizzo di residenza. Privo di difensore, gliene era stato nominato uno d’ufficio.
L’avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen., era stato notificato a mezzo posta presso il domicilio dichiarato e la notifica per scelta del soggetto si era perfezionata per compiuta giacenza; pertanto la notificazione ex art. 161, cod. proc. pen., era stata eseguita presso il difensore d’ufficio.
Il successivo decreto dispositivo del giudizio era stato a sua volta notificato presso la residenza e non presso il domicilio dichiarato. La procedura non si era perfezionata perché il destinatario risultava irreperibile e quindi la notificazione veniva effettuata nuovamente al difensore d’ufficio.
Alla prima udienza dibattimentale il giudice aveva attestato la regolarità delle notifiche e dichiarato l’assenza dell’imputato il quale, in realtà, non era a conoscenza del processo e solo dopo la notifica dell’ordine di esecuzione, aveva avuto contezza della sentenza di condanna.
Investita della questione, con apposita istanza di rescissione del giudicato, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’istanza e rimetteva gli atti al Tribunale di Monza.
Emerge, quindi, che il domicilio dichiarato o eletto prevale come primo luogo di notificazione valido per la notificazione del decreto che dispone il giudizio anche se la notificazione dell’avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen., si perfezionata per compiuta giacenza presso il medesimo domicilio dichiarato e/o eletto.
