La giurisprudenza numerica e il barattolone pieno di fagioli (Vincenzo Giglio)

Per una volta, anziché di questioni giuridiche, si preferisce parlare di numeri.

La mente va allora a due decisioni della Suprema Corte – che poi, uno si chiede, come fa a essere suprema una qualsiasi cosa se i numeri, in quanto sequenza infinita, ci insegnano che niente può essere definitivo e neanche supremo, ma questa è un’altra storia e non ci faremo distrarre.

La prima, alla quale è stato dedicato il nostro imperdibile post “Saranno fumosi: i ricorsi inammissibili per eccessiva prolissità e verbosità”, è Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 18331/2024, udienza del 24 aprile 2024, alla quale tutti noi dobbiamo il principio per il quale è inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di censure concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione.

Ciò perché tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l’esposizione delle doglianze e difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell’organo della impugnazione (Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379).

In quello stesso post era citata anche Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3126/2024, udienza del 29 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile un ricorso a causa dell’inidoneità del suo contenuto a rappresentare comprensibilmente i vizi denunciati.

Il collegio di legittimità ha osservato a tal fine che l’impugnazione in esame, in quanto sviluppata in complessive 515 pagine di ricorso, articolato in venti motivi che alternano parti espositive di doglianza con atti del giudizio di merito, parziali ripetizioni pedisseque dei motivi di appello ed allegati documentali, è poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione “secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto alla Cassazione, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato” (sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, v. anche, Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, n.m.).

A queste prime caratteristiche, come non bastasse, si era aggiunta l’articolazione di dieci motivi aggiunticon medesime caratteristiche, mediante deposito, frazionato nel tempo, di memorie difensive ed ulteriori allegati.

Il troppo stroppia, questo è il punto fissato dalle due decisioni menzionate, e 515 pagine di ricorso, corrispondenti a 20 motivi principali poi rinvigoriti da altri dieci aggiunti, non si possono sentire, figuriamoci leggere, rifiguriamoci comprendere, strafiguriamoci accoglierli.

Sennonché, quando pensavamo di avere capito, ecco spuntare Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 11721/2025, udienza del 14 marzo 2025, che – è importante sottolineare fin d’ora – è la risposta ad un ricorso di un ufficio del pubblico ministero, mentre le due decisioni citate in premessa rispondevano a ricorsi della difesa.

Nella motivazione di questa ultima leggiamo il passaggio che segue: “A fronte della pronuncia di assoluzione in primo grado il pubblico ministero aveva proposto appello. L’appello constava di 413 pagine, che la sentenza impugnata ha riassunto nel paragrafo 2 della decisione nel seguente modo: “Con l’atto di appello il pubblico ministero ha riproposto le motivazioni a sostegno della tesi accusatoria già sviluppate dalle varie richieste cautelari e dalla requisitoria senza proporre doglianze mirate che siano idonee a devolvere alla Corte la decisione sui singoli capi o punti della sentenza. Ha concluso chiedendo genericamente alla luce di tutti gli elementi di prova insieme valutati dichiararsi la responsabilità penale degli imputati con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia”. Questa sintesi dell’atto di appello, effettuata dalla sentenza impugnata, non consente di comprendere se i motivi di appello siano stati effettivamente valutati, perché essa non cita nessun argomento in esso riportato. L’affermazione secondo cui l’atto di appello non proporrebbe doglianze “idonee a devolvere alla Corte la decisione sui singoli capi o punti della sentenza” non è accompagnata dall’indicazione di una parte, in particolare, della sentenza di primo grado con cui l’atto di appello non si sarebbe confrontato, ed è, quindi, puramente assertiva, e non supportata da alcuna motivazione che spieghi la decisione […] dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprende neanche se l’atto di appello sia stato ritenuto inammissibile o infondato, perché l’affermazione originaria sulla inidoneità dell’atto di appello ad incardinare la competenza del giudice di secondo grado è smentita dalle conclusioni della sentenza impugnata, che, dopo aver già rettificato una prima volta l’affermazione e precisato che “il gravame del p.m. è per certi profili inammissibile e per altri infondato” (senza, peraltro, curarsi di specificare in quale parte sarebbe inammissibile ed in quale infondato), conclude nel senso che “la giustificazione del provvedimento impugnato risulta sui punti lamentati priva di salti logici o incongruenze, apprezzabili ed idonee ad invalidare il costrutto delle argomentazioni svolte nel coerente apprezzamento di tutte le risultanze processuali”, ovvero con una motivazione che è coerente con una decisione di infondatezza del ricorso, non di quella di inammissibilità. In definitiva, la sentenza impugnata è totalmente priva di passaggi in cui sia stata svolta quella attività controargomentativa che caratterizza il lavoro del giudice di merito dell’impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello o un ricorso. La Corte di appello di […] si è, infatti, limitata ad affermare di condividere la sentenza di primo grado senza confutare in alcun modo le ragioni esposte nell’atto di appello”.

Il collegio della prima sezione penale ha così aggiunto un frammento prezioso alla giurisprudenza numerica: sappiamo adesso che 515 pagine sono troppe e 413 sono giuste.

Ulteriori rilasci giurisprudenziali affineranno ulteriormente il principio fino a che saranno individuate con millimetrica esattezza la soglia massima dell’ammissibilità e la soglia minima dell’inammissibilità che, va da sé, saranno due numeri consecutivi, per esempio 470 e 471.

Oppure, a pensarci meglio, potrebbero non esserlo se la Suprema ravvisasse la necessità di separare le due soglie – di questi tempi la separazione è di gran moda – stabilendone una per la difesa e una per l’accusa, vai a sapere.

Comunque sia, nulla di sorprendente: già a metà degli anni Ottanta dello scorso secolo la mitica Raffaella Carrà aveva proposto qualcosa di simile nel programma “Pronto, Raffaella?”.

Per farla breve, sul palco era collocato un barattolone di vetro pieno di fagioli e i telespettatori potevano chiamare in diretta per tentare di indovinare quanti fossero.

All’inizio sbagliavano tutti e la Carrà rispondeva spiegandogli se lo avevano fatto per eccesso o per difetto.

A mano a mano il range tra minimo e massimo diminuiva finché il fattore C decideva di manifestarsi e un fortunato spettatore azzeccava il numero esatto e vinceva il premio in palio.

Così, a quanto pare, funziona anche in Cassazione.