Quando l’udienza predibattimentale si conclude con la prosecuzione del giudizio e l’udienza davanti al nuovo giudice viene fissata a breve può accadere che le istanze difensive depositate rimangano in un limbo telematico.
Il Processo penale telematico è stato introdotto con la convinzione che avrebbe modernizzato e semplificato le procedure giudiziarie del sistema penale italiano, oggi dimostreremo che l’uso dello strumento digitale non è garanzia di velocizzazione del processo … anzi.
Parliamo di un caso avvenuto avanti il tribunale penale di Roma, dopo l’udienza predibattimentale e il decreto di prosecuzione del giudizio fissato avanti ad un giudice di altra sezione un avvocato deposito istanza di legittimo impedimento per la prima udienza dibattimentale.
L’istanza viene depositata il 21 febbraio del 2025 per l’udienza che si terrà il 18 marzo dello stesso anno.
L’avvocato è stato celere nel deposito (dopo pochi giorni dall’udienza predibattimentale), memore che deve prospettare l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni.
Sul punto ricordiamo: Avvocato: il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale passa attraverso quattro punti cruciali (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Il deposito viene accettato dal sistema in data 21 febbraio 2025 alle ore 16,51.
Tutto bene quindi. Si anzi no perché all’udienza del 18 marzo l’avvocato riceve una telefonata da un collega che lo informa che della sua istanza nel fascicolo non c’è traccia e che il giudice ha tenuto regolarmente l’udienza.
Cosa è successo?
Il processo penale telematico garanzia di modernizzazione e semplificazione ha fatto sparire l’istanza?
La realtà scoperta dall’avvocato e molto più banale ma foriera di incredibili conseguenze.
Tra l’udienza predibattimentale e l’udienza di prosecuzione del giudizio sarebbe necessario che qualcuno aggiornasse la maschera del procedimento perché altrimenti, rimangono i riferimenti dell’udienza predibattimentale, e le istanze depositate non vengono stampate dal personale di cancelleria del giudice della prosecuzione del giudizio sull’erroneo presupposto che non si riferiscono al procedimento.
Per capirci nel caso raccontato l’udienza predibattimentale era davanti ad un giudice della sezione 6 che ha rinviato per la prosecuzione del giudizio davanti ad un giudice della sezione 4.
Il personale di cancelleria della sezione 4 non ha stampato l’istanza perché la schermata indicava ancora la sezione 6 e così il procedimento è partito zoppo con una evidente nullità.
Della serie l’istanza c’è ma non si vede.
Il legittimo impedimento dell’avvocato è rimasta nel limbo dell’etere e verrà materializzata con tanto di numero identificativo e impronta HASH e dicitura: “La presente ricevuta attesta che l’atto è stato correttamente inviato ai sensi dell’art. 172 comma 6 bis cpp” al momento opportuno.
