Principio di immutabilità del giudice e applicabilità ai procedimenti camerali (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33383 depositata l’8 ottobre 2025 ha ricordato che l’immutabilità del giudice, sancita dall’art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte con ordinanza all’esito di udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza resa ex art. 310 cod.proc.pen. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l’intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all’udienza.

Ricordiamo il precedente della cassazione sezione 4 sentenza numero 38122/2014 che aveva sancito che il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma secondo, cod.proc.pen. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all’esito dell’udienza camerale ex art. 127 cod.proc.pen.