Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 27818/2025, 9/29 luglio 2025, ha affermato che le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015 non hanno carattere innovativo, essendo, stata solo esplicitata la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.
Con le anzidette modifiche, infatti, il legislatore ha avallato l’interpretazione secondo la quale il provvedimento cautelare, oltre ad avere il necessario contenuto “informativo”, deve dimostrare l’effettiva valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione.
Si è anche precisato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge cit., è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando “per relationem”, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico degli anzidetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658-01).
Note di commento
Questa è la massima e se ne ricava, per ciò che attiene la valutazione effettiva, che la novella legislativa del 2015 non è stata una vera novella, essendosi limitata ad una funzione di stimolo ai giudici perché, decidendo della libertà personale, non dimentichino di dimostrare di avere deciso in modo autonomo e indipendente.
Sarà.
Meglio comunque citare la parte iniziale della proposta di legge n. 631/AC del 2013 che, con le modifiche introdotte in corso d’opera, si tramutò nella Legge n. 47/2015.
La sua prima firmataria fu l’Onorevole Donatella Ferranti, all’epoca deputata del PD, prima e dopo magistrato ordinario, attualmente in servizio presso la quarta sezione penale della Corte di cassazione.
Leggiamo.
“Il problema carcerario in Italia è cronico e assume dimensioni sempre più preoccupanti, con istituti penitenziari sovraffollati e condizioni detentive sempre meno degne di un Paese civile. Urge trovare soluzioni immediate, in grado non più solo di lenire temporaneamente il problema ma di risolverlo definitivamente.
In questa direzione occorre anzitutto una riflessione culturale.
Negli ultimi anni la situazione carceraria si è ulteriormente aggravata sotto la pressione di un’ansia di sicurezza, talora assecondata con troppa disinvoltura, che ha germinato una legislazione emergenziale soprattutto preoccupata di prevenire e di punire, senza particolare attenzione per le ricadute sanzionatorie complessive.
La stessa prassi giudiziaria si è talora mostrata fin troppo sensibile all’ondata securitaria, favorendo ulteriormente l’espansione dell’uso della leva detentiva a fini sanzionatori e cautelari.
Non si tratta allora più soltanto di arginare la piaga del sovraffollamento, che da anni attanaglia il nostro sistema carcerario, né semplicemente di assicurare modalità detentive che rispettino i più basilari diritti dell’individuo, ma più in generale si deve ridare senso e dignità alla forma più drastica di restrizione dei diritti dell’individuo che il nostro ordinamento conosce.
Nel contesto di un ripensamento complessivo del sistema penale è necessario adottare una pluralità di iniziative, a diversi livelli e in diversi settori dell’ordinamento, che siano fra loro coordinate.
L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di affrontare la parte del problema carcerario connessa all’uso della detenzione in chiave preventiva, ossia prima della conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile. La lunghezza e la complessità dei processi rendono meno certa, e comunque molto ritardata, l’applicazione della sanzione. In questo contesto la restrizione cautelare finisce per essere percepita, erroneamente, come l’unica vera pena capace di avere un immediato effetto deterrente e preventivo.
È necessario dunque ripristinare una cultura delle cautele penali fondate sul pieno rispetto della presunzione di innocenza e sulla funzione strumentale al processo delle misure di contenimento anticipate.
Questo obiettivo richiede anzitutto una modifica ad alcune delle regole previste dal codice di procedura penale.
L’architrave della disciplina codicistica, saldamente fondato sulla presunzione di innocenza e sul primato (fin dove ragionevolmente possibile) della libertà, può e deve rimanere intatto.
È tuttavia necessario rimuovere e correggere alcuni punti critici del disegno codicistico, anche per riuscire a indirizzare più chiaramente l’azione giurisprudenziale nel segno di un uso residuale delle cautele, particolarmente delle cautele detentive, all’insegna dei princìpi di extrema ratio e del favor libertatis”.
Parole stimabili, sacrosante e, purtroppo, ancora vere oggi.
È su questi presupposti, ivi comprese le prassi giudiziarie stigmatizzate dai proponenti, che sono state ritenute necessarie ed attuate modifiche nella regolamentazione del potere cautelare, dei suoi limiti e dei doveri che gli sono connessi.
La prescrizione di una valutazione effettiva e dimostrabile è tra queste e, se il legislatore del 2015 l’ha prevista, può solo voler dire che prima non era così scontata e applicata.
Leggere oggi, a distanza di 10 anni dalla legge 47 e quando gli abusi del potere cautelare e il sovraffollamento carcerario sono ancora tra noi con tutta la violenza che gli è insita, che la valutazione effettiva delle richieste cautelari è da sempre iscritta nel DNA dei giudici è davvero sorprendente.
