Carcere stop senza la garanzia di “un posto letto regolarmente disponibile” (Redazione)

Segnaliamo la presentazione della proposta di Legge (allegata al post) che prevede che “nessuno possa essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile sulla base dei livelli di abitabilità vigenti con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni, come definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

Qualora non sia possibile, nel rispetto dei livelli citati, dare esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nell’istituto di assegnazione, né in altro istituto che non contraddica il principio di territorializzazione della pena di cui all’articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si prevede che la pena sia espiata nella forma della detenzione domi ciliare prevista dall’articolo 47-ter della me desima legge n. 354 del 1975, oppure in altro luogo individuato dal condannato, in osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite dal giudice dell’esecuzione”.

A tal fine, la proposta di legge stabilisce che il Ministero della giustizia predisponga una lista dei soggetti che attendono di scontare la pena della detenzione carceraria, secondo l’ordine cronologico dell’emissione delle condanne, e che sia mantenuto libero un adeguato numero di posti regolarmente disponibili affinché possa essere riservato all’esecuzione della pena nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona ovvero di taluni dei delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.