Testimonianza e l’utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali usate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 26387/2025 ha ricordato che le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l’ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite “aliunde”.

Si premette che l’art. 500 cod. proc. pen. prevede un regime particolare delle contestazioni poste durante l’esame testimoniale, nel caso in cui il testimone che depone nel dibattimento abbia reso deposizioni difformi rispetto quelle rese in sede di indagini preliminari, stabilendo, al comma secondo che, in caso di difformità con la dichiarazione precedente, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere. valutate ai fini della credibilità del teste, non potendo fondare l’affermazione della responsabilità.

In giurisprudenza, si è affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese.

Tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati. In tal senso, la giurisprudenza assolutamente maggioritaria (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445; Sez. 5, n. 45311 del 21/09/2005, Rv. 232734), non potendosi condividere il contrario indirizzo giurisprudenziale di cui ai due precedenti citati dal Procuratore generale ricorrente, contraddette da un orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 0473 del 2002), che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’art. 500 comma 2 cod. proc. pen.

Ebbene, si osserva che nel caso in disamina, emerge effettivamente dalla lettura della deposizione di A.B. del 18 novembre 2021, richiamata testualmente in nota nel testo della sentenza di primo grado, alle pagine 14- 17, nonché allegate dal ricorrente, che il teste A., sia pure negando di aver mai acquistato sostanza stupefacente dal M. dal 2014, ritrattando quanto aveva precedentemente dichiarato a seguito di esplicita contestazione, ha tuttavia confermato una parte del narrato reso in sede di indagini preliminari, avendo ammesso di aver ricevuto in regalo “un paio di canne” e di aver chiesto al M. di dargli indicazioni relative a un fornitore.

Dunque, come lamentato dal ricorrente, gli enunciati narrativi resi dall’A. non sono del tutto distonici, avendo il teste comunque confermato di aver ricevuto dall’imputato, nel 2014, dopo aver riallacciato i rapporti interrotti da molto tempo, due spinelli in regalo e l’intermediazione all’acquisto; sicchè le dichiarazioni rese dal teste in sede dibattimentale, se da un lato non possono essere poste a fondamento dell’affermazione della responsabilità con riferimento alle condotte ritrattate, inerenti alle cessioni effettuate all’A. con cadenza mensile, ribadiscono quanto già dichiarato limitatamente agli episodi afferenti alla cessione a titolo gratuito di droga leggera e all’intermediazione nell’acquisto di ulteriore stupefacente.

Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, erroneamente, ha utilizzato le dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini in data 26/01/2020, sebbene non confermate in dibattimento all’udienza del 18/11/2021, e richiamate solo a titolo di contestazione, che non avrebbe potuto porre a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dei fatti contestati nel capo di imputazione sub B), ovvero i reiterati episodi di Cessione di sostanza stupefacente, con frequenza di una o due volte al mese, per un quantitativo di circa venti o trenta grammi alla volta.

La Corte territoriale, nel vagliare il profilo della valutazione dell’attendibilità del teste ai sensi dell’art. 500 comma 2 cod. proc. pen., riscontrata la difformità tra i contenuti narrativi delle due dichiarazioni, come emersa dalla contestazioni, ha espresso una valutazione di totale inattendibilità del testimone e, conseguentemente, ha ritenuto che il quadro indiziario non fosse sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, senza tuttavia valutare, ai fini dell’affermazione della responsabilità, i contenuti dichiarativi confermati e ribaditi dal teste in sede dibattimentale, non rinvenendosi, nell’apparato giustificativo del provvedimento impugnato, alcun accenno agli unici episodi di cessione a titolo gratuito ribaditi dal teste A.

La Corte territoriale si è limitata infatti ad enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto totalmente non attendibile il teste, a seguito della contestazione delle dichiarazioni accusatorie, senza far menzione delle emergenze processuali acquisite in sede dibattimentale in relazione a una parte delle dichiarazioni che confermano un segmento della vicenda, per l’appunto quello inerente alle cessione di due “canne” a titolo gratuito e alla intermediazione nell’acquisto di ulteriori quantitativi di stupefacente.

E’ dunque riscontrabile una totale assenza di motivazione al riguardo, non essendo le ragioni a fondamento della statuizione neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a supporto della decisione.

Ricordiamo il precedente della Cassazione penale sezione 2 numero sentenza n. 37403/2024 qui commentato :https://terzultimafermata.blog/2024/10/14/teste-che-ritratta-in-dibattimento-il-giudice-puo-utilizzare-le-dichiarazioni-rese-nelle-indagini-preliminari-non-come-prova-ma-solo-per-valutare-la-credibilita-del-dichiarante-vincenzo-giglio/