Sequestro con funzione impeditiva e sequestro con finalità di confisca: differenze e conseguenze della violazione della domanda cautelare (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 32910 depositata il 6 ottobre 2025 ha ricordato le differenze strutturali e finalistiche intercorrenti tra il sequestro con funzione impeditiva e il sequestro con finalità di confisca e la diversità dei requisiti legittimanti l’uno e l’altro, hanno portato la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio della domanda cautelare, che si sostanzia nel fatto che in tema di misure cautelari reali, il giudice, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l’inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l’effetto, l’impossibilità del giudice del riesame di integrarla.