Radiato l’avvocato che suggerisce al cliente comportamenti illeciti (Redazione)

L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita, CNF Sentenza numero 93/2025 (allegata al post)

Pertanto, costituisce (anche) gravissima lesione dei principi deontologici generali (art. 9 cdf), ai quali la professione deve sempre ispirarsi, nonché violazione particolare degli artt. 23 e 50 cdf, il comportamento dell’avvocato che suggerisca al cliente il confezionamento di documenti falsi nonché comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti al fine di mascherarne gli illeciti e sottrarsi alla dichiarazione di fallimento

Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione.

La sanzione massima inflitta è peraltro coerente, oltre che con la gravità delle condotte accertate in concreto in sede procedimentale, anche con il quadro edittale previsto per le violazioni degli articoli 23, commi 5 e 6 e 50, commi 1, 2, 3 del codice deontologico.

Infatti, la violazione dell’articolo 23, commi 5 e 6 (“5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. 6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.”) è punita in editto con la sanzione della sospensione da 1 a 3 anni, che può essere aggravata fino alla radiazione per le violazioni più gravi come nella fattispecie.

La violazione dell’articolo 50, commi 1, 2 e 3 (“1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. 2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi. 3.

L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.”) è sanzionata con la sospensione da 1 a 3 anni, che può essere aggravata fino alla radiazione per le violazioni più gravi come nella fattispecie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 94 del 4 aprile 2025

Nota:
In senso conforme, CNF n. 443/2024, CNF n. 35/2024, CNF n. 66/2016.