Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 47593/2024, 15 ottobre/30 dicembre 2024, ha ribadito che, in tema di misure cautelari, nella nozione di “elementi a favore” che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Rv. 277127 – 01, e Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641 – 01).
La disposizione di cui all’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice l’indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive – in sede di riesame – la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza.
L’obbligo motivazionale è infatti circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali sono assorbite nell’apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760 – 01, e Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, 226289 – 01).
Più in generale, ma sempre nella medesima prospettiva, si è affermato che l’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (così, tra le tante, Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 275053 – 01, e Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Rv. 254216 – 01, la quale ha escluso l’obbligo di motivazione con riguardo alle deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda).
L’obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all’imputato, ha riguardo soltanto a quegli elementi che hanno un’oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (si confrontino, in particolare, Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Rv. 271919 – 01, e Sez. 4, n. 27379 del 22/04/2010, Rv. 247854 – 01).
