Udienza predibattimentale e sentenza ex articolo 131 bis c.p.: il giudice ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 30528/2025 ha esaminato la questione attinente alla possibilità per il giudice di pronunciare sentenza ex art. 131-bis cod. pen. all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 544-bis cod. proc. pen e decidere sull’azione civile.

Fatto:

Con sentenza in data 3 giugno 2024 emessa all’udienza predibattimentale ex art. 544-ter cod. proc. pen., il Tribunale di Ferrara dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.B. in relazione al reato di cui all’art. 595, comma 3 cod. pen., per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen. e lo condannava al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile, liquidato in complessivi euro 4.000,00 oltre alle spese processuali.

Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto appello articolando due motivi di censura.

Decisione:

La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che l’assimilazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall’art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell’udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., a prescindere dalla non opposizione dell’imputato (Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, Salaheddine, Rv. 287800 – 01).

Invero, detta udienza rappresenta la fase iniziale del dibattimento e si svolge nel pieno contraddittorio tra le parti, come attestato dalla circostanza che il giudice deve procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, con eventuale declaratoria dell’assenza dell’imputato, dalla proponibilità delle questioni preliminari ex art. 491, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dal controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione.

Deve escludersi che in tal modo si determini la violazione del diritto di difesa dell’imputato, dal momento che a costui, così come alle altre parti, è garantita la possibilità di presentare (come è avvenuto nel caso in esame) appello e ricorso per cassazione al fine di far valere l’insussistenza delle condizioni per l’emissione della sentenza ex art. 131-bis cod. pen., rappresentando le ragioni per ottenere una pronuncia con formula più favorevole.

Deve invece essere escluso in tal caso il potere del giudice dell’udienza predibattimentale, che abbia pronunciato una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, di decidere sull’azione civile, dal momento che un tale potere è circoscritto dall’art. 538 cod. proc. pen. all’ipotesi di pronuncia di una sentenza di condanna.

A diversa soluzione non conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.

Presupposto di tale decisione è il rilievo per cui, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito del dibattimento, si atteggia come vera e propria pronuncia di accertamento dell’illecito penale, la quale, secondo quanto stabilito dall’art. 651-bis cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Per tale ragione, il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole l’impossibilità, conseguente alla previsione dell’art. 538, di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria della parte civile.

Ben diversa è la situazione che si verifica nell’ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. sia emessa nell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen.

Tale sentenza invero, al pari di quella pronunciata all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, in quanto non reca alcun definitivo accertamento del fatto illecito, tant’è vero che, coerentemente, l’art. 651-bis cod. proc. pen. non attribuisce alla decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa all’esito di tali udienze alcuna efficacia nel giudizio civile o amministrativo.

Ciò da un lato esclude che la declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 173 del 2022 possa trovare applicazione all’ipotesi in esame e dall’altro non consente di ravvisare profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli censurati con la richiamata decisione.

Ne consegue che il giudice che pronunci sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen. non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile