Riduzione della pena conseguente al rito abbreviato: non può essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti inflitte al medesimo imputato in distinti e autonomi procedimenti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 32334/2025, 24/30 settembre 2025, ha riaffermato che la diminuente del rito speciale non può essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti inflitte al medesimo imputato in distinti e autonomi procedimenti e ciò considerato il carattere eccezionale della potestà del giudice dell’esecuzione, tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge in punto di rideterminazione della pena- risulta coerente con il sistema.

Il criterio di calcolo del cumulo materiale, nel caso in cui si debba tenere conto della riduzione del rito abbreviato, è diverso a seconda se questo deve essere effettuato nel corso del giudizio di cognizione o in sede di esecuzione.

Sul punto si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità e la distinzione, poi successivamente sempre confermata (da ultimo anche da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 02), è stata chiaramente delineata nella sentenza delle Sezioni unite Volpe che, chiamate a dirimere un possibile contrasto in ordine al criterio da applicare al giudizio di cognizione, ha risolto una volta per tutte la questione.

In sintesi, rinviando sul punto alla sentenza citata e a quelle cui pure ha fatto riferimento il giudice dell’esecuzione:- nel giudizio di cognizione «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 01; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414 – 02; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 271751 – 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Rv. 257325 – 01);- «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494 – 01; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Rv. 265867 – 01; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Rv. 249440 – 01; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Rv. 249027 – 01).

La discrasia che esiste tra le regole da applicare nelle due fasi, come già evidenziato nella medesima sentenza delle Sezioni unite, non determina alcuna disparità di trattamento. Per l’esecuzione delle «pene concorrenti» si applica l’art. 663, comma 1 cod. proc. pen., che prevede che «quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene».

A fronte del diretto rinvio a quanto disposto dall’art. 80 cod. pen., quindi, in assenza di una specifica previsione derogatoria nelle disposizioni del decimo libro del codice di rito, la diminuente del rito speciale non può essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti inflitte al medesimo imputato in distinti e autonomi procedimenti e ciò considerato il carattere eccezionale della potestà del giudice dell’esecuzione, tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge in punto di rideterminazione della pena- risulta coerente con il sistema (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01).

La ratio legis dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., d’altra parte, è diversa. Lo scopo della norma, infatti, è quello di garantire all’imputato, in ogni singolo processo, un vantaggio conseguente alla scelta strategica del rito alternativo in ordine a tutte le imputazioni contestate in quello (e solo in quello) specifico processo e questo vantaggio viene assicurato in ciascuno dei processi celebrati con tale rito e conclusisi con la condanna, all’esito di ognuno dei quali si determina «la pena» applicando la relativa diminuente, che opera, pertanto, in modo identico nei confronti di tutti coloro che si trovano nel medesimo contesto processuale, ma non può, viceversa, per alcun profilo, essere duplicata in sede esecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle pene inflitte per più reati in distinti procedimenti, nei quali l’imputato ha di volta in volta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflativa del rito speciale (sempre Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Rv. 233541 – 01).

In questi termini, quindi, la disparità di moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità – non di mero fatto bensì giuridica – delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato (ancora Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01), tanto che si è affermato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della diminuente ivi prevista in sede di esecuzione, trattandosi di disparità di trattamento che trova ragion d’essere, oltre che nella diversità di posizione processuale, anche e soprattutto nel principio della intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494 – 01; Sez. 1, n. 4937 del 11/10/1995, Rv. 203035 – 01).