L’avvocato che comunica a persone estranee allo studio legale i nominativi dei propri assistiti, anche con il consenso di quest’ultimi, commette illecito deontologico per una serie di profili indicati dettagliatamente nella sentenza del CNF numero 93/2025.
L’art. 35 co. 8 cdf (secondo cui “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”)
-che costituisce applicazione dell’art. 10 L. n. 247/2012 (“Informazioni sull’esercizio della professione”),
dell’art. 17 cdf (“Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”),
dell’art. 28 cdf (“Riserbo e segreto professionale”),
dell’art. 37 cdf (“Divieto di accaparramento”) e dell’art. 57 co. 1 cdf (“Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione”)
– ha una duplice ratio: da un lato, impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni; dall’altro, tutelare l’autonomia del professionista in stretta correlazione con la dignità ed il decoro della professione, come risulta dalla irrilevanza del consenso delle parti alla divulgazione, in proposito Consiglio Nazionale Forense sentenza numero 294 del 5 luglio 2024.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 93 del 4 aprile 2025

Grazie mille interessante
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