Avvocato e compenso: l’invio della nota spese accettata dal cliente vincola il professionista (Redazione)

La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 26783 depositata il 6 ottobre 2025 ha stabilito che l’avvocato non può chiedere un compenso più alto dopo aver inviato la nota spese accettata dal cliente.

Ricordiamo che la mancata accettazione della nota spese non vincola l’avvocato.

Sul punto la cassazione civile sezione 2 sentenza 1284/2023 che ha stabilito che la nota spese inviata dall’avvocato non è vincolante per il professionista che ne può spedire una di importo molto superiore se il cliente non l’ha accettata.

Nel caso esaminato da quest’ultima pronuncia, la Corte di appello ha disatteso l’argomento difensivo della appellante che rivendicava la vincolativita’, per il professionista, della prima richiesta di parcella sulla base del rilievo che essa, che equivaleva ad una proposta, ex art. 1344 c.c., non essendo mai stata accettata dalla cliente, poteva essere validamente revocata dal legale