Remissione tacita della querela (Riccardo Radi)

Remissione tacita della querela: come e quando.

Due sentenza della cassazione sezione 2 la numero 9616/2025 e la 30236/2025 ci permettono una breve riflessione sulla remissione tacita della querela.

In sostanza, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., si ha remissione extraprocessuale tacita della querela, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

L’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, ha poi novellato tale disposizione, introducendo, al n. 1 del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita, che si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone»

L’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto la lettera d bis) al comma 3 dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l’atto di citazione contiene l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

Come è noto, si tratta di disposizione che “codifica” l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella volontà punitiva.

Nella generalizzata ottica della recente riforma, tesa a far dipendere, per un ampio novero di reati, la permanenza dell’illecito nella sfera del penalmente rilevante da una manifestazione di volontà della persona offesa effettivamente interessata all’accertamento di fatti e responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria, la norma recepisce e formalizza una prassi diffusa nella quotidianità giudiziaria, dettata da chiari intenti deflattivi oltre che di giustizia sostanziale, avallata dal massimo consesso di legittimità (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Prima della riforma, il diritto vivente (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 Pastore Rv. 267239; cfr. anche sez.4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv.280484) aveva interpretato la disposizione dell’art. 152, comma 2, cod. pen. (“la remissione è processuale o extraprocessuale).

La remissione extraprocessuale è espressa o tacita.

Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”) nel senso che la medesima consente al giudice di valutare il comportamento concludente della persona offesa, che sia stata citata nel processo, alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita; contegno, tuttavia, che non può essere «collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice, ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo, formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito».

Va, dunque, considerato che l’assegnazione di una valenza concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa mantiene portata restrittiva e non può prescindere da un’attenta analisi degli atti compiuti dal querelante, il cui significato complessivo deve assumere connotati di inequivocità e risultare obbiettivamente «incompatibile» con la volontà di persistere nella querela.

Da ciò discende il principio di diritto in forza del quale alla remissione tacita della querela, che si realizza, a seguito dell’introduzione nel terzo comma, n. 1, dell’art. 152 cod. pen. da parte del D.Lgs. n. 150 del 2022, quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, non può essere equiparata la condotta della persona offesa che non partecipa al dibattimento quando le parti abbiano dato il consenso all’acquisizione delle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e, dunque, non sia stata citata in qualità di testimone nel dibattimento.

In tema di improcedibilità per remissione tacita querela e delle verifiche del giudice per accertare che l’assenza del querelante sia ingiustificata: Improcedibilità per remissione tacita querela: verifiche del giudice per accertare che l’assenza del querelante sia ingiustificata (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Ricordiamo che il Giudicante è chiamato, anche di ufficio, a svolgere ogni utile verifica in tema di sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dalla fattispecie processuale, in particolare laddove emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità ovvero comunque un’illecita interferenza.

Solo all’esito di un simile doveroso controllo (laddove necessario), l’eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole.