Premessa
L’Avvocato Fabio M. Bognanni ha difeso il collega G.S., coinvolto in un procedimento penale celebratosi dinanzi l’autorità giudiziaria di Palermo e recentemente concluso con sentenza di non doversi procedere del GUP competente, emessa l’8 luglio 2025 e divenuta definitiva il 16 settembre 2025, allegata alla fine del post in versione anonimizzata.
Il difensore ha segnalato a Terzultima Fermata il caso, ritenendo che il suo interesse vada oltre i destini delle persone accusate e possa riguardare una cerchia più estesa in quanto espressivo di un certo modo di intendere il significato ed il valore da attribuire alle garanzie spettanti a chiunque, come indagato e imputato, si trovi esposto all’esercizio del potere punitivo statuale.
Ho convenuto su questo.
Espongo quindi di seguito l’iter della vicenda giudiziaria, avvalendomi esclusivamente della sentenza sopra menzionata inviata a TF dall’Avv. Bognanni.
A conclusione, aggiungo brevi note di commento.
Il giudizio dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo
…Gli imputati e le imputazioni
La sentenza riguarda un procedimento penale a carico di sei imputati: G.L.F., A.V., U.C., G.S., G.P. e S.C.
Queste le imputazioni:
- capo A): associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di abusivismo finanziario e operazioni illecite in oro. G.L.F. e A.V. erano ritenuti i promotori di un’iniziativa per raccogliere fondi da investire in una miniera d’oro attraverso la società K. Sarl. U.C. e G.S. erano accusati di essere gli organizzatori, mentre G.P. e S.C. partecipavano come associati;
- capo B): esercizio abusivo di attività di investimento, per aver sollecitato il pubblico a versare somme di denaro per il progetto della miniera senza le necessarie abilitazioni.
- capo C): operazioni finanziarie illecite sull’oro, contestato solo a G.S., S.C. e G.P. per aver svolto professionalmente, tramite la società M.H. ltd, attività finanziarie sull’oro, inclusa l’importazione di 3 kg del metallo prezioso;
- capi D) ed E): omessa dichiarazione di redditi e attività finanziarie detenute all’estero al fine di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, contestato a U.C. e S.C.
…Questioni procedurali sollevate nell’udienza preliminare
Le difese hanno sollevato diverse eccezioni procedurali cruciali.
In particolare, hanno contestato l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, in quanto provenienti da un altro procedimento penale e, nella loro opinione, importate illegittimamente, in violazione dell’art. 270 c.p.p.
Hanno inoltre eccepito la nullità di alcuni atti di indagine per violazione del diritto di difesa, specialmente nei confronti di G.S., per la sua tardiva iscrizione nel registro degli indagati.
Il GUP ha parzialmente accolto tali eccezioni.
Ha dichiarato inutilizzabili tutti gli atti di indagine compiuti nei confronti di G.S. a partire dal 5 aprile 2019.
Ha inoltre ritenuto le intercettazioni solo parzialmente utilizzabili: ammissibili per i reati di abusivismo finanziario e per il ruolo di promotori nell’associazione, ma non per provare la semplice partecipazione all’associazione né per le accuse relative al reddito di cittadinanza.
…Il dispositivo
All’udienza dell’8 luglio 2025, il GUP ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati e per tutte le imputazioni, respingendo la richiesta di rinvio a giudizio del PM.
Queste le ragioni, capo per capo:
- capi A) e B) (associazione e abusivismo finanziario): la sentenza è stata di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”; il giudice ha concluso che le prove non dimostravano un’associazione stabile, ma solo una collaborazione occasionale e disorganizzata; per l’abusivismo, ha ritenuto che mancassero i requisiti dell’offerta al “pubblico” e della “professionalità”.
- capo C) (operazioni illecite sull’oro): per G.S., la decisione è stata “per non avere commesso il fatto”, data l’inutilizzabilità delle prove a suo carico; per S.C. e G.P., il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione;
- capi D) ed E) (omessa dichiarazione di redditi e attività finanziarie detenute all’estero al fine di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza): per U.C. e S.C., la sentenza è stata di non luogo a procedere “perché il fatto non costituisce reato”, per essere stata ritenuta assente la prova del dolo specifico, cioè l’intenzione fraudolenta.
…La motivazione
…le questioni procedurali
In punto intercettazioni, il GUP ha applicato rigorosamente i dettami della decisione Cavallo delle Sezioni unite (sentenza n. 51/2020) per la quale i risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento non possono essere usati in un procedimento “diverso”, a meno che non siano indispensabili per accertare delitti di particolare gravità o non vi sia una connessione qualificata (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) tra i reati.
La conseguenza è che l’ambito di utilizzabilità delle intercettazioni disponibili è stato drasticamente limitato nei termini sopra descritti.
Il GUP ha svolto questa delicata verifica, ammettendo le intercettazioni solo per i reati connessi e rientranti nei limiti di ammissibilità, e dichiarandole inutilizzabili per gli altri.
In punto di iscrizione nel registro degli indagati, il GUP è stato ugualmente rigoroso, traendo la corretta conseguenza dal palese e ingiustificato ritardo dell’iscrizione dell’imputato G.S. e quindi rendendo inutilizzabili nei suoi confronti, con effetto esiziale sull’ipotesi accusatoria, tutti gli atti di indagine compiuti a partire dalla data in cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere disposta ma non lo fu, privando l’accusato delle garanzie difensive che gli sarebbero spettate.
…il merito
a) la contestazione associativa
Il giudice si è avvalso del criterio distintivo, elaborato e consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, tra il reato associativo (art. 416 c.p.) e il mero concorso di persone (art. 110 c.p.).
Nel caso di specie, il GUP ha rilevato che le attività degli imputati erano circoscritte a un unico e specifico progetto (la miniera), peraltro gestito in modo caotico e conflittuale, come emerge dalle intercettazioni.
Sulla base di tale constatazione, ha escluso l’esistenza di una struttura organizzata con un fine criminoso più ampio, elemento indispensabile per la configurabilità del reato associativo.
b) l’abusivismo finanziario
L’art. 166 del Testo Unico della Finanza (TUF) sanziona chi svolge professionalmente e nei confronti del pubblico attività di investimento senza autorizzazione.
La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che l’offerta al pubblico implica una sollecitazione rivolta a una platea indeterminata di destinatari, non a una cerchia ristretta e predefinita di soggetti contattati privatamente.
La professionalità richiede a sua volta un’attività svolta in modo sistematico, organizzato e non meramente occasionale.
Il giudice ha escluso la ricorrenza di entrambi i requisiti.
La raccolta di fondi era avvenuta tramite una sorta di passaparola tra conoscenti, non attraverso canali pubblici, e l’attività è apparsa sporadica e disorganizzata, priva di quella struttura imprenditoriale che connota l’esercizio professionale.
c) le restanti imputazioni
Si rinvia a quanto già precisato in precedenza.
Brevi note di commento
Considero ineccepibile la decisione del GUP palermitano.
Lo è, nella mia opinione, soprattutto per il metodo, il quale a sua volta è espressione del modo in cui quel giudice ha interpretato in primo luogo la sua funzione e di seguito il significato attribuito dal legislatore all’udienza preliminare.
Emerge con chiarezza, attraverso la capillarità descrittiva e la trama argomentativa e valutativa della sentenza, l’attenzione che il decidente ha dedicato alle proposizioni di tutte le parti, nessuna esclusa.
Potrebbe apparire un’ovvietà, e lo è certamente se ci si attiene soltanto all’assetto formale delineato dal codice di rito, ma non lo è più se lo sguardo si sposta sul piano concreto di ciò che troppe volte accade nel procedimento penale e quindi sul privilegio pregiudiziale accordato alle proposizioni accusatorie e sulla propensione anch’essa pregiudiziale a conservare strenuamente i risultati delle indagini preliminari, pure se raccolti in violazione di legge.
Questa attenzione equamente distribuita conferma che il giudice ha reso vere le caratteristiche dell’autonomia e dell’indipendenza che gli sono (dovrebbero essergli) connaturali ed ha reso ugualmente vero il principio fondamentale del contraddittorio.
Lo stesso può dirsi riguardo alla percezione del significato e degli scopi che il legislatore del rito penale ha attribuito all’udienza preliminare.
Sono fin troppo note le derive che prassi disinvolte e orientamenti interpretativi discutibili hanno imposto a un istituto concepito e voluto per arrestare il corso di procedimenti alimentati da dati esangui, equivoci, illogici o, peggio, acquisiti in spregio alla legge.
Il giudice di Palermo ha restituito all’udienza preliminare la sua funzione di filtro e a se stesso la funzione di portiere istituzionale, esaminando in profondità il materiale proposto dall’accusa pubblica, portando alla luce i suoi deficit e traendo da questa analisi le conseguenze di legge.
Quel giudice ha fatto una cosa insieme semplice e complicata: ha fatto il giusto, niente di più e niente di meno, in una stagione in cui, quando ci si imbatte nel giusto, si rimane un po’ sorpresi perché non è cosa di tutti i giorni.
