Deepfake: il nuovo reato previsto dall’articolo 612-quater c.p. (Redazione)

I deepfake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.

La parola deepfake è un neologismo nato dalla fusione dei termini “fake” (falso) e “deep learning”, una particolare tecnologia di intelligenza artificiale.

Entrerà in vigore da venerdì 10 ottobre, a seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, della Legge 23 settembre 2025, n. 132, il reato di cui all’art. 612-quater c.p. (“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale“), ai sensi del quale:

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate“.