Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 32525/2025, 26 settembre/1° ottobre 2025, ha ricordato che l’integrale adempimento del debito tributario è tra i comportamenti successivi che il giudice, a seguito del d. lgs. n. 150 del 2022 e dell’art. 13 comma 3-ter del d. lgs n. 74 del 2000, norma integrativa dell’art. 131-bis cod.pen., è tenuto a valutare nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo.
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, le modifiche apportate all’art. 131-bis, cod. pen., dall’art. 1, comma 1, lett. c), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all’entrata in vigore delle predette modifiche, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133 – 01; Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Rv. 285408 – 01).
Con riguardo ai reati tributari, sul presupposto che tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., è già stato affermato che tra le condotte susseguenti vi è anche l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l’Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali (Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024).
Nella stessa direttrice di dare rilievo, sempre nell’ottica dell’art. 131-bis cod. pen., al pagamento del debito, è intervenuto il legislatore che ha modificato l’art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. 1gs. 14 giugno 2024, n. 87.
Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.
La sentenza impugnata non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del d. lgs. n. 150 del 2022 e dell’art. 13 comma 3-ter del d. lgs n. 74 del 2000, norma integrativa dell’art. 131-bis cod.pen., deve esser valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio affinché si proceda ad una nuova valutazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
