Modifica di elementi accessori dell’imputazione: la discutibilissima differenziazione degli effetti dell’omessa notifica dell’estratto del verbale di udienza all’imputato assente o contumace (Vincenzo Giglio)

La decisione della Suprema Corte

Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 32507/2025, 26 settembre/1° ottobre 2025, è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la modifica dell’imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato, contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l’elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell’addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l’omessa notificazione del verbale d’udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l’impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all’udienza successiva (Sez. 2^, n. 46342 del 26/10/2016, Rv. 268320; Sez. 3^, n. 17829 del 05/12/2018).

Note di commento

Il collegio della terza sezione penale della Suprema Corte riafferma un principio consolidato.

Se in udienza il PM modifica un elemento dell’imputazione ed il relativo verbale non viene notificato per estratto all’imputato assente o contumace, le conseguenze sono ben diverse secondo il peso specifico dell’elemento modificato: esiziali (nullità assoluta) se è essenziale, trascurabili (nullità relativa) se è accessorio.

Nel caso sottostante al ricorso, in effetti, l’accessorietà della modifica era palese: al posto di CRXXX SRL è stato inserito CRXXX ITXXX SRL e al posto di CHXXX SRL è stato inserito CHXXX 1XXX SRL. Nessuno può dubitare che un mutamento del genere non influenzi in alcun modo il diritto di difesa.

Non bisogna tuttavia dimenticare che ciò che rimarrà di questa decisione, se qualcosa rimarrà, è la massima che ne estrarrà l’Ufficio del Massimario, la quale si limiterà a fare riferimento agli elementi accessori.

È necessario quindi estendere l’analisi e verificare cosa sia stato inteso nel corso del tempo con questa locuzione dalla giurisprudenza di legittimità.

…La data del commesso reato

Si è soliti considerare che il periodo temporale in cui l’accusa pubblica colloca la commissione del fatto cui attribuisce rilievo penale sia un elemento decisamente essenziale dell’imputazione e lo sia secondo molteplici prospettive: da esso dipendono, tra gli altri aspetti, la legge penale applicabile, l’avvio della decorrenza del termine di prescrizione, varie possibilità oppositive difensive, a cominciare dall’alibi.

Si rimanda comunque, per un approfondimento sistematico dell’essenzialità della relazione tra fatto e tempo, ad un bel saggio di Daniela Falcinelli, “Il tempo del reato, il reato nel tempo”, pubblicato in DisCrimen il 20 ottobre 2018 (liberamente scaricabile a questo link).

Qui ci si limita ad estrarne una citazione: “Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so: così, in buona fede, posso dire di sapere che, se nulla passasse, non vi sarebbe il tempo passato, e se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe il tempo futuro, e se nulla fosse, non vi sarebbe il tempo presente” (Agostino, Le confessioni, XI, 14 e 18).

Vediamo adesso come si pone di fronte a questo inestricabile mistero Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 24926/2025, 27 maggio/7 luglio 2025.

Vi si legge questo: “In linea di principio, la diversa indicazione della data del commesso reato, allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione e non incida sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa, non rappresenta una modifica del capo di imputazione rilevante ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159).  Sebbene, infatti, non sia possibile affermare in linea astratta che la data rappresenti un elemento accessorio dell’imputazione (non potendosi escludere che, in determinate fattispecie, l’esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso possa assumere rilevanza persino decisiva ai fini della relativa individuazione e, per l’effetto, di un’eventuale ipotesi di colpevolezza, condizionando le possibilità di difesa dell’imputato), si tratta di verificare, caso per caso, l’incidenza della modifica del dato temporale della contestazione nell’economia complessiva del fatto. Ed è onere della parte, in termini di specificità della prospettazione, sostanziare un eventuale rilevanza della data nella consumazione delle condotte; onere che in concreto non risulta adempiuto, essendo stata dedotta – la rilevanza del dato temporale – solo in termini di astratta potenzialità”. 

Si concede graziosamente che la data potrebbe avere importanza addirittura decisiva ma – va da sé – questa decisività deve essere verificata caso per caso e – sia chiaro – è onere della parte dimostrare la rilevanza della data stessa e il danno che il suo mutamento le ha provocato.

…Contestazione della recidiva reiterata

In questo caso si può fare riferimento a Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 28836/2024, 4 giugno/17 luglio 2024, per la quale la modifica dell’imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale dell’addebito, non recando pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti.

Si dà per certo che qualunque imputato, quali che siano il suo livello di consapevolezza, la sua cultura, la sua capacità di comprendere ciò che accade in un rito decisamente esoterico come il giudizio penale, sappia cosa ha fatto e come la legge valuta ciò che ha fatto.

L’evidenza empirica dice una cosa ben diversa ma la Suprema Corte fonda il suo ragionamento su un idealtipo di essere umano cui nulla sfugge e tanto le basta.

…e di ogni altra circostanza

Si deve a Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 16815/2022, 12 aprile/2 maggio 2022, un ulteriore e vasto ampliamento di ciò che è accessorio.

Vi si legge infatti che “Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell’art. 546, 3 comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (ex plurimis Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Rv. 271882 – 01). Il principio vale a maggior ragione, in relazioni alla omessa indicazione degli elementi accessori della imputazione, quali le circostanze e la recidiva”.

Qualunque sia la definizione che si voglia dare alla visione giuridica cui attribuiamo il nome di garantismo, questa decisione ne è agli antipodi: non più solo la recidiva ma tutte le circostanze vengono classificate con poche parole in elementi accessori.

Conclusione

C’è un principio che non dovrebbe essere negoziabile: l’imputato assente o contumace ha il diritto di conoscere le modifiche dell’imputazione che lo riguarda e tale conoscenza gli è garantita dalla notifica dell’estratto del verbale dell’udienza in cui tali modifiche sono state apportate dal pubblico ministero.

Fin qui tutto chiaro.

Poi però le cose si complicano.

Si opera una prima distinzione tra elementi essenziali ed elementi accessori che non ha alcun riscontro normativo nella lettera dell’art. 520, cod. proc. pen. e conduce ad una biforcazione del tipo di nullità a fronte della medesima causa genetica, anch’essa priva di sponda nella lettera della legge processuale.

Ammesso e non concesso che questa ennesima manifestazione di creazionismo interpretativo sia plausibile, da essa si ricava la casistica di cui si è detto, ampliando indebitamente e illogicamente l’ambito degli elementi accessori.

È una posizione che dovrebbe essere robustamente rivisitata, si dubita che accadrà.