Decisione
Una decisione di qualche anno fa , precisamente Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40149/2022, 12 luglio/24 ottobre 2022, offre l’opportunità di fare il punto sullo stato dell’arte in materia di valutazione della prova indiziaria.
Scorriamone i passaggi essenziali.
Le due fasi del processo valutativo
Già nel 2014 le Sezioni unite penali, con la sentenza Squicciarino, n. 42979/2014, chiarirono che tale valutazione «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto».
Si è ulteriormente precisato (Sez. 5^, sentenza n. 1987 dell’11/12/2020, depositata nel 2021, Rv. 280414, in motivazione) che nella prima fase vengono in rilievo la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, fissati dalla norma codicistica. In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l’univocità e l’insuscettibilità di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (come chiarito anche da Sez. 5^, sentenza n. 2932 del 5/11/2018, dep. 2019, Rv. 274597).
Prima fase
…La gravità
Sono pertanto gravi gli indizi che presentano «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4^, sentenza n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti» (Sez. 1^, sentenza n. 3499 del 30/01/1991, Rv. 187113).
…La precisione
La precisione dell’indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6^, sentenza n. 1327 del 25/03/1997, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1^, n. 4503 del 14/03/1995, Rv. 201133) e, perciò, non equivoci (Sez. 1^, sentenza n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto).
…La concordanza
Infine, la concordanza segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4^, sentenza n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, Rv. 193003).
La seconda fase
Nella seconda fase, l’insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sezioni unite, sentenza n. 33748 del 2005, Mannino); infatti, è solo l’esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22/04/2008, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sezioni unite, sentenza n. 6682 del 1992, Musumeci, Rv. 191230).
Brevi note di commento
La sentenza di cui si è riportata la sintesi ha il pregio di un rigore geometrico in ogni sua parte: chiare e perfettamente scandite le due fasi del complessivo processo valutativo; altrettanto ben descritto il significato da attribuire ad ognuno dei tre aggettivi che il legislatore codicistico (art. 192, comma 2, c.p.p.) associa al termine “indizio”.
Del resto, quella decisione è il distillato di decenni di evoluzione giurisprudenziale sicché può giovarsi, come si è visto, di riferimenti interpretativi già acquisiti per ognuno dei segmenti della nozione di prova indiziaria.
Bisogna tuttavia sottolineare che la precisione definitoria è tale solo finché si rimane su un piano formale e astratto mentre comincia a scolorire quando ci si avventura sul diverso piano della concretezza.
Questo non dipende ovviamente da una sorta di bipolarità degli interpreti ma dall’impossibilità di ingabbiare concetti e termini che portano in sé un quantum irriducibile di vaghezza.
Nessuno, tanto per fare qualche esempio elementare, potrebbe chiarire esattamente cosa significhi “direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo” e soprattutto delimitare entro confini certi la tendenziale univocità cui si accenna.
Lo stesso si può dire per concetti altrettanto incerti come “rilevante contiguità logica col fatto ignoto” o “capacità di resistenza alle obiezioni” o “pregnante contesto dimostrativo“.
La sfida diventerebbe poi diabolica se si considerasse che questa vaghezza deve poi incrociarsi col principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, cioè una formula fatta a sua volta di segmenti (oltre, ragionevolezza, dubbio) ognuno dei quali aggiunge incertezza ad incertezza.
E quindi, sebbene la Suprema Corte provi a porsi come dispensatrice di certezze, il suo pur apprezzabile tentativo si infrange contro ognuno di quei buchi neri del diritto dentro i quali può stare tutto e nulla.
Allora, parafrasando la saggia esortazione di San Filippo Neri ai ragazzi del suo oratorio, l’invito che può farsi ai giudici è uno e uno solo: “Siate umili e equilibrati, se potete“.
