Appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera al consulente contabile che trattiene la contabilità alla cessazione del rapporto con il cliente (Redazione)

La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 32779 depositata il 3 ottobre 2025 ha stabilito che integra il delitto di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera la condotta del consulente contabile che, cessato il rapporto professionale, non restituisce al cliente i registri Iva e la documentazione contabile ricevuta per l’espletamento dell’incarico, quando tale rifiuto sia finalizzato a impedire l’emersione di irregolarità gestionali commesse durante lo svolgimento della prestazione professionale. Il profitto richiesto dall’art. 646 Cp può consistere anche nel vantaggio indiretto derivante dall’occultamento della propria negligenza o inadempienza professionale, poiché la mancata restituzione della documentazione impedisce al cliente di accertare eventuali errori e di agire per il risarcimento dei danni, nonché ostacola l’operato del nuovo professionista incaricato e può comportare conseguenze negative nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

L’interesse patrimonialmente rilevante a evitare azioni di responsabilità e sanzioni amministrative costituisce profitto idoneo a integrare l’elemento soggettivo del delitto.