In materia di stupefacenti e riconoscimento dell’articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 , segnaliamo la sentenza della Cassazione sezione 6 numero 31858 depositata il 24 settembre 2025 che ha stabilito che non si può escludere la fattispecie lieve perché il “quantitativo di stupefacente complessivamente rinvenuto eccede i limiti di cui alla sentenza n. 45061/2022 (Sez. 6, 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149-01).
La Suprema Corte premette che l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
Le Sezioni unite hanno affermato che, ai fini dell’applicazione della fattispecie in esame, è necessaria una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, fermo restando che è, poi, possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e, cioè, che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.
Ma «è per l’appunto necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e non già il suo presupposto.
Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.
Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività».
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la fattispecie lieve perché il quantitativo di stupefacente complessivamente rinvenuto eccede i limiti di cui alla sentenza n. 45061/2022 sopra citata.
Sul punto va rilevato, in primo luogo, che tale sentenza ha fornito una semplice rilevazione statistica delle decisioni che hanno applicato il comma 5 dell’art. 73 citato e che da essa emerge che la detenzione di gr. 174,83 di hashish e 50,12 di marijuana (42,06 gr. di principio attivo) è compatibile con i limiti massimi entro cui è stata riconosciuta la lieve entità.
In ogni caso, a prescindere da tali dati statistici, va ribadito che, come sopra rilevato, il dato ponderale non è di per sé dirimente ai fini dell’esclusione della lieve entità, né a tale esclusione può condurre la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente distinte.
La sentenza impugnata non ha esaminato alcun altro elemento – al di là del quantitativo sequestrato – sulla cui base escludere, o ritenere, che l’attiività di spaccio del ricorrente possa essere ricondotta alla fattispecie concreta al comma 5 dell’art. 73 citato, configurabile nelle ipotesi di cosiddetto “piccolo spaccio”, che si caratterizza per una minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n.15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).
Peraltro nella sentenza impugnata non vengono motivate le ragioni per cui l’imputato, trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, relativamente alla detenzione di eroina sia stato considerato un “piccolo spacciatore”, mentre, per la detenzione di hashish e marijuana non sia stato qualificato come tale.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto.
