Segnaliamo che la Corte Costituzionale è stata chiamata dal Tribunale di Verbania (Corte Costituzionale – Sito ufficiale) a decidere se l’opposizione alla richiesta di archiviazione nel caso di inammissibilità nel merito dell’opposizione, stante l’assenza di un ristoro per chi è costretto a sostenere le spese di una difesa tecnica non ledono “per contrarieta’ all’art. 24 ed all’art. 3 della Costituzione, degli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale nella parte non prevedono alcuna forma di ristoro in favore della persona indagata per il caso di inammissibilita’ nel merito della opposizione alla archiviazione”
Nel caso di opposizione all’archiviazione, la presenza necessaria della difesa tecnica a favore dell’indagato lo espone – sempre e necessariamente – alla sopportazione dei relativi costi (costi che, come nell’ipotesi che ci occupa, sono evidentemente provocati proprio e sostanzialmente dall’iniziativa della persona offesa).
Se, da un lato, è vero che la legge non prevede un automatismo tra opposizione e fissazione dell’udienza, dall’altro, è anche vero che il controllo della ammissibilità dell’opposizione da parte del GIP assume un contenuto eminentemente formale (nel senso che l’indicazione delle indagini suppletive determina l’insorgere di un obbligo da parte del GIP di instaurazione del procedimento camerale).
Ne consegue che, in assenza di sostanziale responsabilità in capo alla persona offesa, l’iniziativa di quest’ultima trasmoda dal concorrere indirettamente nella tutela della obbligatorietà dell’azione penale per travalicare i confini di un’azione meramente emulativa che non può trovare tutela nell’ordinamento giuridico.
Ciò, a maggior ragione, laddove si consideri che un’opposizione alla archiviazione può anche essere formulata dalla persona offesa senza la assistenza di un avvocato, la cui presenza – laddove fosse invece prevista come obbligatoria – potrebbe comunque costituire un qualche presidio di “serietà giuridica” dell’iniziativa.
Nel nostro ordinamento, vale il principio per cui alla affermazione di un diritto deve necessariamente correlarsi una posizione di responsabilità in capo al titolare di quel diritto: la mancata previsione, quindi, di una responsabilità in capo alla persona offesa che introduca il procedimento di opposizione si traduce, allora, in una evidente asimmetria di trattamento con l’indagato che, a sua volta, determina una violazione dell’art. 3 Cost.
