Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 23036/2025, 18 marzo/18 giugno 2025, ha affermato che la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, predisponendo anche integralmente, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante non comporta la privazione per l’imputato di un grado di giudizio.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa con rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di MG, applicata la diminuente per la premialità, che non era stata considerata all’esito del giudizio di primo grado, in relazione alla condanna per il reato di furto aggravato dalla destrezza, commesso in concorso con DK (nei confronti del quale si è proceduto separatamente poiché non ha richiesto il rito abbreviato).
Ricorso per cassazione
Ha proposto ricorso l’imputata tramite il difensore di fiducia deducendo nullità della sentenza impugnata per lesione del diritto di difesa e del doppio grado di merito, avuto riguardo agli artt. 604 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La difesa ritiene l’illegittimità della decisione della Corte d’appello, che ha colmato la lacuna motivazionale della sentenza di primo grado – completamente omissiva nella ricostruzione del fatto e meramente assertiva riguardo alla responsabilità dell’imputata, pronunciata con una formula di stile “all’esito dell’istruttoria” – ritenendo erroneamente di operare in conformità ai poteri conferiti al giudice di secondo grado dall’art. 604 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, tale omissione, dovuta alla mancanza degli atti del procedimento, costituente uno stralcio di quello principale a carico del coimputato, che non aveva scelto il rito abbreviato, non poteva invece essere colmata dalla Corte d’appello, che ha consentito al PG di produrre per la prima volta gli atti del fascicolo nel corso dell’udienza di appello e, successivamente, piuttosto che decidere soltanto la nullità devoluta, ha motivato nel merito la sentenza di condanna sulla base di tali atti. Il caso sarebbe diverso da quello al centro dei riferimenti giurisprudenziali cui si è richiamata la sentenza impugnata, relativi alla possibilità di sanare il vizio di mancanza di motivazione di una sentenza di condanna in un processo in cui gli atti del fascicolo erano già presenti.
Per la ricorrente, la conoscenza degli atti è stata introdotta per la prima volta solo in appello, con pregiudizio della difesa, che non ha potuto conoscerli e ha potuto proporre soltanto un’impugnazione non di merito, quale è il ricorso alla Corte di cassazione, così “perdendo” un grado di giudizio.
A sostegno della tesi difensiva si citano diversi precedenti di legittimità, mentre si rileva come il consenso prestato all’acquisizione degli atti nel corso del giudizio d’appello non rende superabile la censura difensiva.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile.
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza integra un’ipotesi di nullità ma non di inesistenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118).
Tale vizio dell’atto sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 2^, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2^, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735-01; Sez. 6^, n. 26075 del 08/06/2011, Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118-01).
Tanto ciò è vero che in un’altra occasione la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello con cui, piuttosto che decidere nel merito, i giudici di secondo grado si erano limitati ad annullare con rinvio la sentenza resa dal Tribunale e viziata perché aveva applicato la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod. proc. pen. per rimediare a deficit di omessa motivazione su alcuni capi di imputazione presenti nella stessa sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6^, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735).
Si è anche chiarito, condivisibilmente e con un principio che deve essere ribadito, come la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non comporta la privazione per l’imputato di un grado del giudizio (Sez. 6^, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287505).
Ed infatti, la mancanza di motivazione del provvedimento di primo grado non è equiparabile alla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo, inteso come sequenza di atti che si chiude con la decisione del giudice all’esito di un’udienza, si è celebrato ed è terminato con una statuizione. Ciò che difetta è unicamente la motivazione, ma tale difetto, come si è già evidenziato, integra un vizio dell’atto e non un’ipotesi di inesistenza dello stesso (cfr. Sez. U, n. 3287 del 2009, cit.), senza possibilità di equiparazione tra le due categorie logico-giuridiche.
Come ha precisato la citata sentenza n. 1270 del 2025, una volta chiarito che la sentenza priva di motivazione è pur sempre una statuizione idonea a definire un grado del processo e che l’omessa motivazione costituisce una mera ipotesi di nullità (che la pronuncia, peraltro, ritiene relativa) della sentenza impugnata, ne consegue l’insussistenza di qualsiasi lesione del diritto dell’imputato a due gradi del procedimento. In proposito, peraltro, occorre evidenziare come il doppio grado di giudizio non sia un principio contenuto nell’art. 111 Cost. e non configura, quindi, uno dei volti del giusto processo costituzionale.
Recentemente si è affermato tale principio anche con riguardo ad una diversa ipotesi e precisamente in relazione all’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, introdotta dal nuovo testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, evidenziando la mancata copertura costituzionale del doppio grado di merito (cfr. Sez. 4^, n. 24097 del 16/04/2024, Rv. 286471 – 01).
In precedenza, in diverse fattispecie di inappellabilità, cfr. Sez. 5^, n. 4965 del 6/12/2006, dep. 2007, Rv. 236310 – 01; Sez. 5^, n. 3235 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278150 – 01.
Nel caso di specie, a prescindere dalle ragioni per le quali il giudice di primo grado abbia motivato la sentenza emessa all’esito del rito abbreviato in maniera apparente, con un mero richiamo di stile, la Corte territoriale ha adempiuto al suo obbligo argomentativo ad integrazione, che deriva dagli ampi poteri di cognizione e valutazione del giudizio di appello, per come congegnato nel sistema processuale vigente.
Il ricorso è, dunque, manifestamente infondato oltre che generico per come formulato. Ed infatti, è bene evidenziare che la difesa dell’imputata, all’udienza di celebrazione del giudizio di primo grado, al momento della formulazione delle conclusioni, non ha eccepito nulla in merito alla mancanza degli atti al fascicolo, mostrando così implicitamente di avere contezza degli atti del processo, che, del resto, erano del tutto noti alle parti, in quanto, come ammette lo stesso ricorso, sembra essersi verificato un mero disguido nell’allegazione della documentazione al fascicolo, una volta stralciato il procedimento a carico della ricorrente da quello principale, in seguito alla richiesta ed all’ammissione al rito abbreviato.
È ancora la difesa dell’imputata che ha acconsentito, nel giudizio di appello, a recuperare la completezza del fascicolo, dando il proprio consenso all’acquisizione delle copie degli atti erroneamente non allegate al momento dello stralcio.
Il precedente ispiratore
Come si è visto, la pronuncia appena annotata richiama adesivamente più volte Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 1270/2025, 20 novembre 2024/13 gennaio 2025.
Vi si legge quanto segue.
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118; più di recente, Sez. 3^, n. 37116 del 17/6/2021, Rv. 282387; Sez. 5^, n. 31997 del 6/3/2018, Rv. 273636; n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735; in applicazione di tale principio si è anche costantemente affermato che in ipotesi di ricorso per saltum, all’annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio al giudice di appello, che, dovendo redigere “ex novo” la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito, da ultimo, Sez. 5^, n. 1076 del 21/10/2022 – dep. 2023, Rv. 283894).
Il principio è pienamente condivisibile, posto che la mancanza di motivazione, dà luogo ad una nullità relativa che, in quanto tale, non rientra tra quelle assolute o a regime intermedio in presenza delle quali l’art. 604, comma 4, cod. proc. pen., impone al giudice di appello di limitarsi all’annullamento della sentenza disponendo il rinvio degli atti al giudice di primo grado (Sez. 5^, n. 19051 del 1972/2010, Rv. 247252; Sez. 5^, n.11961 dell’8/02/2005, Rv.232058).
La soluzione da ultimo prospettata è fondata sulla corretta qualificazione del vizio di omessa motivazione in termini di nullità relativa, posto che tale vizio non rientra in alcuna delle categorie generali previste dall’art. 178 cod. proc. pen. disciplinanti le nullità di ordine generale, nel cui ambito si distinguono le nullità assolute e quelle a regime intermedio. In particolare, l’omessa motivazione non determina alcuna lesione dei diritti difensivi dell’imputato, sotto il profilo dell’intervento, dell’assistenza e della rappresentanza, integranti ipotesi di nullità a regime intermedio. Ne consegue che il vizio in esame, anche nell’ipotesi di totale assenza della motivazione della sentenza di condanna, non può che essere ricondotto nell’alveo delle nullità relative e, cioè, di quelle che ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. devono essere previste da specifiche previsioni di legge (in virtù del principio di tassatività) e sono diverse dalle nullità previste dagli artt. 178 e 179, comma 2, cod. proc. pen. (a supporto della qualificazione della mancanza della motivazione quale nullità relativa si veda Sez. 3^, n. 37116 del 17/6/2021, Rv. 282387; Sez. 6^, n. 5457 del 12/9/2018, Rv. 275029).
Sostiene la difesa che tale principio non si applichi nel caso in cui, con l’appello, si eccepisca la sola nullità della sentenza per omessa motivazione, senza entrare nel merito della difesa. Diversamente opinando ne conseguirebbe che l’imputato, per effetto della totale omessa motivazione, verrebbe privato di un grado di giudizio.
La tesi sostenuta dal ricorrente è stata recepita da alcune isolate pronunce, secondo cui il giudice d’appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest’ultimo gli atti per non privare l’imputato di un grado del giudizio (Sez. 3^, n. 34943 del 15/10/2020, Rv. 280443; Sez. 2^, n. 28467 del 13/4/2011, Rv. 250905; Sez. 2^, n. 16829 del 9/4/2008, Rv. 239786).
La soluzione da ultimo prospettata non è condivisibile, posto che valorizza un dato di per sé non dirimente e relativo alla privazione dell’imputato di un grado del giudizio per effetto dell’omessa motivazione. Invero, non è corretto l’assunto di partenza e, cioè, che la mancanza di motivazione sia equiparabile alla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo si è celebrato ed è terminato con una statuizione. Ciò che difetta è unicamente la motivazione che, tuttavia, è un vizio dell’atto e non una ipotesi di inesistenza dello stesso.
In buona sostanza, la tesi recepita dalla giurisprudenza minoritaria si fonda su una non consentita equiparazione tra atto inesistente e atto viziato. Una volta chiarito che la sentenza priva di motivazione è pur sempre una statuizione idonea a definire un grado del processo e che l’omessa motivazione costituisce una mera ipotesi di nullità, peraltro relativa, della sentenza impugnata, ne consegue l’insussistenza dell’ipotizzata privazione dell’imputato di un grado del procedimento.
Sulla base di tali considerazioni, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la totale mancanza di motivazione dà luogo ad una nullità relativa che, in quanto tale, non rientra tra quelle assolute o a regime intermedio in presenza delle quali l’art. 604, comma 4, cod. proc. pen., impone al giudice di appello di limitarsi all’annullamento della sentenza disponendo il rinvio degli atti al giudice di primo grado.
L’omessa motivazione non comporta la privazione per l’imputato di un grado del giudizio, integrando esclusivamente la nullità della sentenza, che può essere sanata dal giudice di appello in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, mediante la redazione, anche integralmente, della motivazione mancante.
Proposizioni essenziali in sintesi
a) la mancanza assoluta della motivazione rende il provvedimento nullo, non inesistente;
b) si tratta di una nullità relativa;
c) tale vizio non rientra di conseguenza tra quelli, elencati tassativamente dall’art. 604 cod. proc. pen., che impongono al giudice di appello la dichiarazione della nullità della sentenza appellata e la restituzione degli atti al giudice di primo grado;
d) i casi in cui il giudice d’appello può redigere egli stesso la motivazione, anche integralmente, a fronte dell’omissione del primo giudice non comportano la sottrazione all’imputato di un grado di giudizio perché anche la sentenza senza motivazione conclude la sequenza di atti richiesti per la chiusura formale del primo grado; e) il doppio grado di giudizio non è tra i principi inseriti nell’art. 111 Cost. e non può essere pertanto considerato come “uno dei volti del giusto processo costituzionale”.
