Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 22027/2025, 13 maggio/11 giugno 2025, ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., l’atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l’elezione di domicilio dell’imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso.
Difatti, la predetta documentazione – se non autenticata né recepita, “per relationem” o per incorporazione, come parte integrante dell’atto di impugnazione – non offre garanzia alcuna della provenienza.
