Segnaliamo i lavori della Consulta della prossima settimana, nella Camera di consiglio del 6 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 34 del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato”;
2) l’articolo 92 del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) – che regola il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia – nella parte in cui non consente al prefetto di valutare l’impatto dell’informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti che incidono sulle attività imprenditoriali (l’impossibilità di ottenere o mantenere contratti con le amministrazioni, erogazioni pubbliche, nonché provvedimenti amministrativi legittimanti l’esercizio di attività economiche, quali licenze, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri);
3) l’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui “non prevede che l’imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’articolo 379 c.p.”.
Nell’Udienza pubblica del 7 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
4) l’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge numero 114 del 2024 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), che ha sostituito il testo dell’articolo 346-bis del codice penale (Traffico di influenze illecite), nella parte in cui riduce il perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice, prevedendo che: – il reato sia commesso “utilizzando intenzionalmente” (e non anche solo “vantando”) “relazioni esistenti” (e non meramente “asserite”) con il pubblico agente; – l’utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, debba essere “economica”; – la mediazione cosiddetta “onerosa” sia limitata a quella commessa “per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis del codice penale a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”, con esclusione, quindi, dei “fatti rientranti nell’ormai abrogata ipotesi di abuso d’ufficio”;
Nell’Udienza pubblica dell’8 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
5) l’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990, che punisce con la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni la fattispecie di partecipazione qualificata, di cui al precedente comma 1, ad associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravata dal numero di associati pari o superiore a dieci, di cui al precedente comma 3, e dalla disponibilità di armi;
6) l’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà;
