Adempimento del dovere di motivazione: il giudice del rinvio è vincolato a valutare i risultati processuali secondo lo schema delineato dalla Corte di cassazione nella decisione di annullamento (redazione)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 21292/2025, 7 marzo/6 giugno 2025, ha chiarito che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione.

Ne deriva che il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (si confronti, in termini, Sez. 2, n. 45863 del 24/9/2019, Rv. 277999).