La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 26620/2025 ha stabilito che non è estensibile alle misure cautelari reali il disposto di cui all’art. 291 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero, in caso di richiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive già depositate, ostandovi il dato letterale e sistematico.
Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 Rv. 266789 – 01; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016 (dep. 18/01/2017 ) Rv. 268800 – 01).
Quanto poi all’obbligo del P.M. richiedente una misura cautelare, la cassazione ha precisato, in tema di misure cautelari personali, che per garantire all’indagato da una parte, agli organi requirente e decidente dall’altra, la certezza di decisione resa iuxta alligata (pur con i recenti limiti dell’interrogatorio preventivo per le misure personali) con riguardo a un non opinabile dato temporale, si è stabilito, al primo comma dell’art. 291 cod. proc. pen. , che le memorie difensive nelle quali tra l’altro, sono normalmente compendiati gli elementi a favore della difesa, siano da trasmettere solo se “già depositate” al momento della richiesta (in termini Cass. sez. 5^, 28/7/1998, Finocchiaro; Sez. 6, n. 29807 del 20/06/2001 Rv. 220652 – 01; Sez. 1, n. 36246 del 29/05/2012 Rv. 253715 – 01) .
In linea con tale indirizzo, si è altresì precisato che la mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all’art. 291,comma 1, ultima parte, c.p.p., delle eventuali memorie difensive già depositate, si traduce in una causa di nullità dell’ordinanza applicativa della misura, per violazione dell’art.292, comma 2, lett.c) bis, c.p.p., nella parte in cui esso impone al giudice l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; nullità, quella anzidetta, da qualificare come “intermedia” e quindi destinata ad essere sanata se non rilevata o dedotta, nel caso in cui venga proposta richiesta di riesame, prima che su tale richiesta intervenga il provvedimento del tribunale (Sez. 1, n. 895 del 13/02/1998 (dep. 13/03/1998) Rv. 209904 – 01).
Il predetto obbligo di trasmissione, circoscritto nei limiti temporali suddetti della previa presentazione di elementi favorevoli difensivi prima dell’inoltro della domanda cautelare da parte del P.M., ha ricevuto talune specificazioni nel senso che in tema di misure cautelari personali il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice, ai sensi dell’art.291 cod. proc. pen., le sole memorie difensive depositate dall’indagato nel corso del procedimento in relazione al quale è presentata la richiesta di misura cautelare e non anche quelle depositate in procedimenti diversi, a nulla rilevando che le stesse siano comunque note al pubblico ministero (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017 Rv. 270560 – 01).
Quanto, infine, ai contenuti degli elementi difensivi rilevanti ai fini suindicati, la cassazione ne ha precisato la portata, chiarendo e ribadendo che in tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di “elementi forniti dalla difesa”, da valutare nell’ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela. (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, Rv. 287275 – 01).
Tanto precisato, le argomentazioni difensive tese ad estendere il citato obbligo di trasmissione degli elementi difensivi, dettato dall’art. 291 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, anche al caso di domanda del P.M. diretta ad ottenere una misura cautelare reale, come nel caso di specie, appaiono del tutto infondate.
Da una parte, depone in senso ostativo, come rilevato dal tribunale, il dato letterale e sistematico della previsione ex art. 291 cod. proc. pen., che fa riferimento solo al tema delle misure cautelari personali; senza che a ciò sia di intralcio l’apertura sancita da queste Sezioni Unite anche in tema di misure cautelari reali laddove – come sopra riportato – hanno stabilito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
Ciò in quanto un conto è l’obbligo di esaminare gli elementi difensivi una volta presenti nel compendio indiziario sottoposto al giudice, rispetto ai quali può configurarsi il predetto annullamento per mancanza di motivazione, un conto è sancire l’ulteriore specifico obbligo del P.M. di trasmettere gli elementi difensivi al giudice sulla base di una norma stabilita espressamente per le misure cautelari personali.
Tanto più che il Supremo Consesso ha pur sempre condizionato l’estensione della citata regola di annullamento da parte del riesame, valevole in primis per misure cautelari personali, alla considerazione della compatibilità con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale: rispetto alla quale non va dimenticato come per il sequestro probatorio rilevino essenzialmente le esigenze di indagine rispetto a profili di colpevolezza in ordine al reato di riferimento, e analogamente, per quello preventivo, stante la rilevanza oltre che del periculum in mora anche del solo cd. fumus, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 – 01).
Questo più ristretto ambito di valutazione valevole per le misure reali, in altri termini, unito alla peculiarità del bene ristretto (la proprietà piuttosto che la libertà personale) ben può spiegare la scelta, insuperabile allo stato, del Legislatore, di imporre l’obbligo di trasmissione da parte del Pubblico Ministero degli elementi difensivi di cui all’art. 291 c.p.p., con tutte le sue conseguenze in tema di annullamento da parte del riesame rispetto ai correlati contenuti della motivazione del provvedimento genetico, solo al campo delle misure cautelari personali.
Rafforza tale ultima notazione finale anche il perspicuo rilievo, di cui alla ordinanza impugnata, secondo il quale, a conforto della necessaria attuale diversità di disciplina tra misure cautelari reali e personali, depone anche il dato, normativo, per cui in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in quanto l’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., norma che, in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (cfr. da ultimo Sez. 6 – n. 13937 del 09/03/2022 Rv. 283141 – 01).
L’assenza di un tale obbligo in sede di riesame, non può che confermare l’assenza, in fase di richiesta di misura cautelare reale, di un analogo obbligo da estendersi analogicamente alle misure reali, come in sostanza prospettato dalla difesa, ex art. 291 cod. proc. pen.
