Esposizione della cosa alla pubblica fede: l’aggravante non è esclusa dalla presenza di un sistema di videoregistrazione nel luogo del furto (redazione)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 23193/2025, 29 aprile/20 giugno 2025, ha affermato che la configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza, nel luogo in cui si consuma il furto, di un sistema di videoregistrazione, che, secondo l’orientamento decisamente prevalente della Suprema Corte, non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (tra le tante, Sez. 5^, n. 45172 del 15/05/2015 – dep. 11/11/2015, Rv. 26568101), poiché soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2^, n. 2724 del 26/11/2015 – dep. 21/01/2016, Rv. 26580801).

Il sistema di videosorveglianza non è idoneo, ex se, ad escludere la esposizione alla pubblica fede del bene perché, non assicurando un controllo costante e diretto, non fa venir meno la situazione di affidamento alla pubblica fede, che rimane, pertanto, in una siffatta evenienza, comunque, consegnato all’altrui senso di rispetto; e ciò perché, in altri termini, solo un controllo costante e diretto è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti. Come è stato pure affermato, il sistema di videosorveglianza rappresenta, rectius, si risolve, piuttosto, in un mero ausilio a posteriori per l’individuazione degli autori dell’impossessamento del bene altrui (Sez. 5^, n. 1509 del 26/10/2020 (dep. 2021) Rv. 280157).